Vendita in forma di locazione (o vendita a riscatto)
Se il contratto è configurato come
locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti, il legislatore tributario lo considera come una locazione
a scopo di vendita (ma vedi anche art. 1526, ultimo comma, cod. civ.). Di conseguenza, come per la vendita con riserva della proprietà, l’operazione è
imponibile sin dal momento della conclusione del contratto, senza attendere l’effettivo trasferimento giuridico del bene, che potrebbe anche non avvenire (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 633/1972).
Vendita di cosa altrui
La vendita di cosa altrui (art. 1478 cod. civ.) civilisticamente è considerata una vendita
obbligatoria. Infatti, dalla compravendita discende
immediatamente il solo obbligo del venditore di far acquistare la proprietà del bene in capo all’acquirente che si attuerà se e quando il venditore di cosa altrui acquisterà dal terzo il diritto stesso o lo farà acquistare alla controparte.
Di conseguenza, ai fini IVA, gli effetti traslativi si producono
posteriormente (alla stipulazione ovvero alla consegna o spedizione, rispettivamente per gli immobili e i mobili), vale a dire che la vendita di cosa altrui realizza il presupposto impositivo solo quando il venditore acquista il diritto dal terzo. In tal momento, attuandosi l’automatico trasferimento al compratore, l’operazione si considera imponibile con l’obbligo di
fatturazione ed i successivi adempimenti, salvo che anteriormente venga emessa fattura ovvero venga pagato (in tutto o in parte) il corrispettivo, nel qual caso l’operazione si considera effettuata a tale data limitatamente all’importo fatturato o pagato (art. 6, D.P.R. n. 633/1972).