Trasferimento immobiliare verso corrispettivo per parte di prezzo, per parte di prestazione di facere

Repertorio N. Raccolta N.
ATTO TRASLATIVO A TITOLO ONEROSO VERSO CORRESPONSIONE IN PARTE DI UN PREZZO IN DENARO, IN PARTE DI UNA PRESTAZIONE DI FACERE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno
il giorno
del mese di
In
Innanzi a me Dottor Daniele Minussi, Notaio residente in Lecco, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, sono personalmente comparsi i signori:
- ***
domiciliati per la carica in ******** i quali intervengono al presente atto nella propria qualità di soci e legali rappresentanti, in forza dei vigenti patti sociali della Società:
"XXX" con sede in *****

- **** domiciliato per la carica in ****** il quale interviene al presente atto nella propria qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, in forza del vigente statuto sociale della Società:
"YYY", con sede in
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,
convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
La società XXX come sopra rappresentata, cede e vende alla società YYY che, come sopra rappresentata, correlativamente accetta ed acquista il diritto di piena proprietà relativamente ai seguenti beni immobili:
In Comune Amministrativo e Censuario di TACENO
a) Porzioni di fabbricato già adibito ad albergo, edificato su area distinta in C.T. con il mappale 810 censite - dette porzioni - nelle mappe e registri censuari del Catasto N.C.E.U. - a parte dell'originario mappale 810 subalterno 3 ed in forza di denuncia di variazione registrata all'Agenzia del Territorio di Lecco in data 16 febbraio 2007 Protocollo n.LC0021622 - come segue:
  • Foglio 2 - mappale 810 subalterno 708 - Via Provinciale Nord n.1 - Piano S1-T-1-2-3-4 - unità in corso di definizione
b) Aree scoperte a parte dell'originario mappale 810 subalterno 701, censite in catasto fabbricati - giusta denuncia di variazione registrata all'Agenzia del Territorio di Lecco in data 16 febbraio 2007 Protocollo n.LC0021585 - come segue:
  • Foglio 2 - mappale 810 subalterno 702 - Via Provinciale Nord n.1 - piano T - AREA URBANA di mq. 20
  • Foglio 2 - mappale 810 subalterno 703 - Via Provinciale Nord n.1 - piano T - AREA URBANA di mq.130
  • Foglio 2 - mappale 810 subalterno 706 - Via Provinciale Nord n.1 - piano T - AREA URBANA di mq.160
c) Aree scoperte censite in catasto fabbricati - giusta denuncia registrata all'Agenzia del Territorio di Lecco in data 16 febbraio 2007 Protocollo n.LC0022029 - come segue:
  • Foglio 2 - mappale 811 subalterno 702 - Via Provinciale Nord n.1 - piano T - AREA URBANA di mq. 54
  • Foglio 2 - mappale 811 subalterno 703 - Via Provinciale Nord n.1 - piano T - AREA URBANA di mq. 27
d) Area scoperta a parte dell'originario mappale 3217, censita in catasto fabbricati - giusta denuncia di variazione registrata all'Agenzia del Territorio di Lecco in data 16 febbraio 2007 Protocollo n.LC0021638 - come segue:
  • Foglio 2 - mappale 3217 subalterno 702 - Via Provinciale Nord n.1 - piano T - AREA URBANA di mq.683
Coerenze in corpo in senso orario: strada provinciale, mappale di catasto terreni 3218, torrente Maladiga, mappali di catasto urbano 811/701, 3217/701, 3216, strada comunale, strada provinciale, mappali di catasto urbano 810/705, 810/707, 810/704, di nuovo 810/707 e 810/705.
La vendita viene effettuata con riserva da parte della società alienante del diritto perpetuo di passo pedonale e carraio, nonché posa di sottoservizi a carico dell'area distinta con i mappali 810 subalterno 703 e 811 subalterno 702 a favore della propria residua proprietà distinta in Catasto urbano con i mappali 811 subalterno 701, 811 subalterni 1-2-3-4.
ARTICOLO 2
I beni in contratto sono pervenuti alla Parte alienante in forza di atto di*****
A tale atto le parti fanno espresso riferimento dichiarando di ben conoscere ed accettare tutti i patti e le clausole in esso contenuti e/o richiamati.
ARTICOLO 3
La vendita in oggetto avviene per il corrispettivo, di comune accordo stabilito:
A) nella somma di complessivi Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), somma che la parte alienante, dichiara di avere ricevuta prima d'ora dalla parte acquirente, alla quale rilascia quietanza di saldo.
La Parte alienante rinunzia ad ogni diritto di ipoteca legale con esonero del Signor Conservatore dei Registri Immobiliari competente da responsabilità al riguardo.
Le parti, consapevoli delle sanzioni di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per i casi di false attestazioni e dichiarazioni nello stesso indicate, ai sensi dell'articolo 47 del citato provvedimento normativo, sotto la propria responsabilità, tenuto conto delle prescrizioni di cui all’art.35 commi 22 e 23 del d.l. 4 luglio 2006 n.223 conv. dalla Legge 4 agosto 2006 n.448,
DICHIARANO:
a) che il prezzo come sopra convenuto è stato corrisposto mediante *****
b) la sola parte alienante
che la presente cessione di immobile è stata conclusa senza alcuna mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. Codice civile
d) La sola parte acquirente
che la presente cessione di immobile è stata conclusa senza alcuna mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. Codice civile.
B) nella realizzazione, a cura e spese della parte acquirente, dei lavori concernenti le parti strutturali ed esterne del fabbricato da ristrutturare, il tutto come meglio precisato nel capitolato che trovasi allegato sub "T" al contratto preliminare misto do ut facias da me autenticato e conservato in data 10 giugno 2006 repertorio n.133.951/18.746, registrato a Lecco in data 27 giugno 2006 al n.1130 Serie 2, trascritto a Lecco in data 29 giugno 2006 ai nn.12629/7875, modificato con atto da me autenticato e conservato in data 23 dicembre 2006 repertorio n.135.241/19.811, registrato a Lecco in data 10 gennaio 2007 al n.7 Serie 2v, annotato a Lecco a margine della predetta trascrizione in data 10 febbraio 2007 ai nn.2720/537.
Dette opere dovranno essere eseguite ed ultimate entro 20 mesi da oggi, sulla parte del fabbricato che residua di proprietà della parte alienante e precisamente interessanti il piano terreno.
Ai fini fiscali le parti concordemente riconoscono alle opere da eseguirsi valore pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).
A garanzia della regolare esecuzione di tali opere la parte acquirente si obbliga a produrre idonea garanzia fidejussoria per un pari importo entro un mese dalla data odierna. Il tutto con la precisazione che, avendo il presente atto effetti immediatamente traslativi da un lato, dall’altro intercorrendo tra soggetti che rivestono la qualità di enti societari, non sono verificati né i presupposti oggettivi né quelli soggettivi affinchè si faccia applicazione delle norme di cui al d.lgs. 122/2005.
ARTICOLO 4
La presente alienazione è fatta a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili attualmente si trovano, con ogni accessione, diritto, azione, ragione, servitù attiva e passiva inerente ivi compresa la servitù passiva di passo pedonale e carraio a carico dell'area distinta con i mappali 810 subalterno 703 e 811 subalterno 702 che la società alienante, ai sensi dell'articolo 1 che precede, ha costituito mediante reservatio a favore della propria residua proprietà distinta in Catasto urbano con i mappali 811 subalterno 701, 811 subalterni 1-2-3-4.
ARTICOLO 5
Il possesso di fatto e di diritto viene assunto da oggi dalla parte a favore della quale viene operato il trasferimento dei beni oggetto del presente atto e da oggi, pertanto, profitti ed oneri sono a suo esclusivo vantaggio e carico.
ARTICOLO 6
Garantisce la parte alienante la libertà di quanto alienato da oneri, pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e privilegi fiscali.
Si precisa che le ispezioni ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Lecco - Servizio di Pubblicità immobiliare - sono aggiornate alla data del
ARTICOLO 7
La parte venditrice, consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per i casi di false attestazioni e dichiarazioni nello stesso indicate, ai sensi dell'articolo 47 del citato provvedimento normativo, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di essere a conoscenza che, ai sensi della vigente normativa urbanistica, l'immobile oggetto del presente atto è stato edificato prima del giorno primo settembre 1967;
- che, dalla data di ultimazione del medesimo non sono state eseguite opere che richiedessero concessione o autorizzazione e che lo stesso immobile non ha subito aumenti di cubatura o di superficie utile, ad eccezione delle opere di cui ai seguenti provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune di Taceno:
- Nulla Osta in data 19 giugno 1969 prot.n.462;
- Licenza Edilizia in data 5 ottobre 1970 n.4/70;
- Licenza Edilizia in data 18 maggio 1972 Pratica n.5/72;
- Licenza Edilizia in data 4 ottobre 1972 Pratica n.15/72;
- Autorizzazione in data 7 settembre 1990 n.69/90;
- Autorizzazione in data 22 aprile 1993 n.7/93;
- Provvedimento autorizzativo Unico Pratica Sportello Unico n.10/2003 del 19 luglio 2003.
Dichiara infine la parte venditrice che, relativamente all'immobile oggetto del presente atto, non è stato emesso alcun provvedimento sanzionatorio ai sensi della normativa urbanistica vigente e pregressa.
Aggiunge infine la medesima parte alienante che relativamente all'immobile oggetto del presente atto è stato emesso dal Comune di Taceno in data 20 febbraio 2007 prot.n. 524 avviso di emanazione di permesso di costruire relativo a ristrutturazione dell'intero complesso immobiliare.
ARTICOLO 8
Ai sensi dell'art. 30 del T.U. in materia edilizia 2001 n.380, la parte alienante produce il certificato di destinazione urbanistica n.**** rilasciato in data ***** dal Comune di Taceno che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "B" e dichiara che dalla data del rilascio non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici relativi all'area in oggetto.
Da tale certificato si evince che le aree oggetto del presente atto ricadono in zona OMOGENEA B1 “DI COMPLETAMENTO CONSOLIDATA”.
  • *****
Le parti ai sensi della legge n. 353 del 21 novembre 2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), dichiarano che le aree in oggetto non sono state percorse dal fuoco.
ARTICOLO 9
Le spese e tasse relative e conseguenti al presente atto vengono assunte dalla parte acquirente.
ARTICOLO 10
Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 del D.L. 4 luglio 2006 n.223 convertito in Legge in data 4 agosto 2006 n.448, il presente atto deve ritenersi soggetto al imposta di Registro, come dichiara il legale rappresentate della Società alienante, stante la natura strumentale dell'immobile.
Il presente atto deve conseguentemente ritenersi soggetto all'imposta fissa di Registro, all'imposta di Trascrizione nella misura del 3% (tre per cento) ed all'imposta catastale nella misura dell'1% (uno per cento).
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura, essendone stato in precedenza dispensato per quanto attiene ai ben conosciuti allegati, ai comparenti, i quali dichiarano di approvarlo, in quanto conforme alla volontà espressami, sottoscrivendolo con me Notaio alle ore **
Lo stesso consta di **** fogli scritti da mia fiduciaria sotto la mia direzione mediante mezzo elettronico e per poca parte manoscritto da me Notaio per numero ****i pagine intere e fin qui della
F.TO: XXX - YYY - DANIELE MINUSSI, NOTAIO L.S.


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