Trasferimento immobiliare in adempimento di accordo fiduciario (a favore di terzo ai sensi dell'art. 1411 c.c.)


N. 29.090 di repertorio. N. 6.501 di raccolta.
Trasferimento immobiliare in adempimento di accordo fiduciario
(a favore di terzo ai sensi dell'art. 1411 c.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
Il diciotto novembre duemilaotto, in Empoli, Piazza Guido Guerra n. 8.
Avanti a me Dottor Daniele Muritano, Notaio in Empoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, ed alla presenza dei testimoni Mery Stabile, nata ad Empoli il 12 maggio 1975 ed ivi residente, Via Oreste Montanelli n. 7/F e Rigersa Shurdhi, nata a Lushnje (Albania) il 13 agosto 1982 e residente in Empoli, Via Amilcare Ponchielli n. 5.
Sono personalmente comparsi:
- Dainelli Alessandro, nato ad Empoli il 2 luglio 1976 e residente in Montelupo Fiorentino, Via Bruno Bagnoli n. 1 (codice fiscale DNL LSN 76L02 D403H), coniugato in regime di separazione dei beni;
- I coniugi Dainelli Marino, nato a Peccioli il 10 marzo 1940 e Scardigli Viviana, nata a Empoli il 22 novembre 1941, entrambi residenti in Empoli, Via Val d'Ossola n. 7 (codici fiscali rispettivamente DNL MRN 40C10 G395E e SCR VVN 41S62 D403O), in regime di comunione legale dei beni;
- Dainelli Daniela, nata a Empoli il 16 settembre 1973 ed ivi residente in Via Val d'Ossola n. 7 (codice fiscale DNL DNL 73P56 D403Q), di stato civile libero.
Dell'identità personale dei comparenti io Notaio sono certo.
Prima di procedere alla stipulazione del presente atto Dainelli Alessandro dichiara che:
- egli è proprietario del bene immobile di seguito descritto, pervenutogli per compra fattane dalla società "Domus C.B.A. Costruzioni S.r.l." con atto per Notar Gustavo Cammuso in data 8 luglio 2004, numero 3.022 di repertorio, registrato a Empoli il 29 luglio 2004 al numero 4.038 e trascritto nei Registri Immobiliari di Firenze in data 30 luglio 2004 al numero 18.609 di formalità;
- il prezzo di acquisto di tale immobile è stato pagato dai propri genitori Dainelli Marino e Scardigli Viviana;
- detto bene immobile era stato da lui acquistato fiduciariamente, nell'interesse dei propri genitori;
- egli è pertanto obbligato a ritrasferire detto immobile ai propri genitori, a loro semplice richiesta;
- i propri genitori gli hanno richiesto il ritrasferimento dell'immobile in adempimento del suddetto accordo fiduciario (pactum fiduciae);
- i propri genitori, tuttavia, intendendo realizzare, mediante la stipula del presente atto, una liberalità, gli hanno chiesto di procedere al ritrasferimento dell'immobile non in loro favore ma in favore della propria figlia Daniela.
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti stipulano e convengono quanto segue.
1. - Oggetto del contratto. - Dainelli Alessandro, in virtù del presente atto, in adempimento dell'obbligo di ritrasferimento da egli assunto in forza dell'accordo fiduciario citato in premessa, trasferisce ai propri genitori Dainelli Marino e Scardigli Viviana, che dichiarano di acquistare non per sè, ma ai sensi dell'art. 1411 c.c., in favore della propria figlia Dainelli Daniela, che dichiara di volere profittare dalla stipulazione in proprio favore, la piena proprietà del bene immobile qui di seguito descritto, con ogni accessorio, accessione, pertinenza dipendenza e diritto inerente, e precisamente:
- Appartamento per civile abitazione al piano primo di un più ampio fabbricato sito Montelupo Fiorentino, in angolo fra Via Bruno Bagnoli e Piazza Serafini, al quale si accede tramite ingresso condominiale dal civico numero 1 della suddetta Via, composto da cucina-soggiorno, un vano, bagno, disimpegno e loggiato.
E' annesso all'appartamento sopra descritto, quale sua pertinenza in proprietà esclusiva, un posto auto al piano terreno, al quale si accede da Via del Corso tramite spazi comuni.
L'appartamento sopra descritto confina con Via Bruno Bagnoli, Piazza Serafini, parti condominiali, salvo se altri o migliori confini ed è riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 10 di mappa, particella 2012 subalterno 61, Via Bruno Bagnoli, piano primo, categoria A/2, classe 4, vani 2.5, rendita catastale euro 213,04.
Il posto auto sopra descritto confina con Via del Corso, parti condominiali, D'Uva, salvo se altri o migliori, confini ed è riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 10 di mappa, particella 2012 subalterno 23, Via del Corso, piano terreno, categoria C/6, classe 1, metri quadrati 14 (quattordici), rendita catastale euro 21,69.
I suddetti dati risultano a seguito di denunzia di accatastamento presentata presso l'Agenzia del Territorio di Firenze in data 27 aprile 2004, numero 108.443 di protocollo, e successiva variazione nel classamento in data 27 aprile 2005, numero 106.318 di protocollo.
Sono compresi nel presente trasferimento, in giusto rapporto tra la parte ed il tutto, i proporzionali diritti condominiali su tutte quelle parti del maggior fabbricato che, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., sono comuni negli edifici ed in particolare sul:
- sul piazzale per accedere al posto auto, riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 10 di mappa, particella 2012 subalterno 1, quale bene comune non censibile;
- sui resedi riportati nel Catasto Fabbricati al foglio 10 di mappa, particella 2012 subalterno 2 e particella 2012 subalterno 3, quali beni comuni non censibili;
- sul generatore riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 10 di mappa, particella 2012 subalterno 4, quale bene comune non censibile;
- l'ascensore riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 10 di mappa, particella 2012 subalterno 8, quale bene comune non censibile;
- l'ingresso riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 10 di mappa, particella 2012 subalterno 10, quale bene comune non censibile;
- l'ingresso ed il vano scala riportati nel Catasto Fabbricati al foglio 10 di mappa, particella 2012 subalterno 11, quale bene comune non censibile;
- l'ingresso riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 10 di mappa, particella 2012 subalterno 12, quale bene comune non censibile;
- l'androne riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 10 di mappa, particella 2012 subalterno 13, quale bene comune non censibile;
- la rampa ed il marciapiede, riportati nel Catasto Fabbricati al foglio 10 di mappa, particella 2012 subalterno 14, quale bene comune non censibile.
Per una migliore individuazione di dette parti comuni le parti fanno espresso riferimento all'atto per Notar Gustavo Cammuso dell'8 luglio 2004, sopra citato, il cui contenuto, noto all'acquirente, deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
2. - Assenza di corrispettivo. - Il trasferimento dell'immobile sopra descritto avviene senza alcun corrispettivo, trovando la propria causa nell'adempimento dell'accordo sopra citato.
3. - Garanzie. - A seguito del trasferimento come sopra perfezionato, il cedente trasferisce alla cessionaria Dainelli Daniela la proprietà del cespite venduto e dichiara e garantisce che esso è franco e libero da pesi, vincoli, oneri reali, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli.
4. - Impianti; regolamentazione della garanzia. - Il cedente garantisce la perfetta efficienza ed il regolare funzionamento degli impianti elettrico, idrico, sanitario, di riscaldamento e del gas che si trovano all’interno di quanto venduto.
La cessionaria Dainelli Daniela dichiara di avere ricevuto dal cedente copia della relativa documentazione tecnica ed amministrativa comprese le dichiarazioni di conformità di detti impianti.
5. - Situazione urbanistica. - Ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia Dainelli Alessandro dichiara: a) che il fabbricato del quale fa parte quanto forma oggetto del presente atto è stato costruito (previa demolizione di preesistenti manufatti, tutti di epoca anteriore all'1 settembre 1967) in forza di concessione edilizia numero 4153 del 30 maggio 2002 e di successiva variante in corso d'opera presentata in data 8 marzo 2004; b) che tutta la documentazione relativa all'abitabilità è stata presentata in data 24 giugno 2004; c) che quanto trasferito non è stato oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto il previo ottenimento di titoli abilitativi e che, comunque, non sono stati eseguiti lavori tali da determinare l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa urbanistico-edilizia.
6. - Trattamento tributario. - 6.1. Agli effetti fiscali i comparenti dichiarano di attribuire all'immobile oggetto del presente trasferimento il valore di euro 30.000 (trentamila).
6.2 - Il presente trasferimento è soggetto all'applicazione dell'imposta sulle donazioni, trattandosi di trasferimento a titolo gratuito; tuttavia esso è esente dalla stessa imposta in quanto il valore dell'immobile è inferiore alla franchigia stabilita - per i trasferimenti tra fratelli e sorelle - dall'art. 2, comma 47 ss., del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2006, n. 286.
6.3 In via subordinata - e ad ogni effetto utile - la parte acquirente Dainelli Daniela chiede l'applicazione al trasferimento in suo favore delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1 Nota II-bis) della Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 numero 131, ed a tal fine Dainelli Daniela dichiara: a) di volere stabilire la propria residenza, entro diciotto mesi da oggi, nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato; b) di non essere titolare esclusiva dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto del presente atto; c) di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni disposte dalle norme richiamate nel comma 1 lettera c) della predetta Nota II-bis; d) che l'appartamento oggetto do acquisto è abitazione non avente caratteristiche di lusso, previste dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 218 del 27 agosto 1969.
Del presente atto - dattiloscritto a mia cura e completato di mia mano su sette pagine di due fogli - io notaio ho dato lettura, in presenza dei testimoni, ai comparenti, che lo approvano e dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro volontà.
Viene sottoscritto alle ore nove e quarantacinque minuti.

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