Risoluzione N. 79/E, Istanza d’ interpello. Imposta di bollo su domande di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative


Roma, 17 giugno 2005

Con l’istanza di interpello, concernente chiarimenti circa l’esatto trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, delle domande di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative, è stato esposto il seguente

Quesito

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di …… chiede chiarimenti in merito al trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, delle domande di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative, presentate all’ l’Ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, mediante l’utilizzo della firma digitale.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’interpellante non fornisce alcuna soluzione interpretativa.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Preliminarmente, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, “L’istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità :
a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
(…omissis…)
d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante”.
In questo caso, si delinea l’inammissibilità dell’istanza e la conseguente improduttività degli effetti tipici dell’istituto per carenza della legittimazione ad agire di colui che la ha sottoscritta in nome dell’ente interpellante. Infatti la domanda proposta dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ……, è stata sottoscritta dal vice – Conservatore Rag. XY, che non assume istituzionalmente la rappresentanza legale dell’ente..
Tuttavia nell’ambito della generale attività di consulenza giuridica, viene formulato, il seguente parere (circolare 18 maggio 2000, 99/E).
L’art. 3 del D. M. del 23 giugno del 2004, ha istituito l’albo delle società cooperative presso il Ministero delle Attività produttive – Direzione Generale per gli Enti Cooperativi, in attuazione del combinato disposto degli artt. 15 e 20 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, dell’art. 2512 del Codice civile e 223-sexiedecies delle norme di attuazione e transitorie dello stesso codice civile .
L’Albo, che ha sostituito i Registri Prefettizi e lo Schedario generale della Cooperazione, è gestito, con modalità informatiche, dal Ministero delle Attività produttive, il quale si avvale per la raccolta di notizie, degli uffici delle Camere di Commercio, e precipuamente dell’Ufficio del Registro delle imprese, competente in base alla sede legale della società cooperativa che presenta domanda di iscrizione.
L’art. 1, comma 1-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione, fin dall’origine, dell’imposta di bollo alle “Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto”, nella misura di euro 42 se presentate da ditte individuali, di euro 59 se presentate da società di persone e di euro 65 se presentate da società di capitali.
Nell’intento di chiarire quale sia, in questo caso, il corretto trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo , delle domande di iscrizione all’Albo delle società cooperative, sembra opportuno precisare che, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, la titolarità giuridica della tenuta dell’Albo stesso, fa capo al Ministero delle Attività Produttive – Direzione generale per gli Enti Cooperativi. “La Direzione generale, per il tramite degli uffici delle Camere di Commercio, attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di iscrizione con l’indicazione della sezione di appartenenza” (art. 7, comma 1 D.M. 2004). Inoltre “… prima dell’iscrizione, può invitare a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l’iscrizione …” (art. 9 del D.M. 2004).
L’attività svolta dagli Uffici del Registro delle imprese si risolve, pertanto, in un’attività di mera ricezione documentale, tramite le procedure informatiche attive presso tutte le Camere di Commercio. Ai sensi dell’art. 6 del D.M., infatti, “… riceve la documentazione presentata dalla cooperativa, ne verifica la completezza formale ed entro dieci giorni lavorativi la inoltra alla Direzione generale presso il Ministero …”. Da quanto precisato consegue che la fattispecie rappresentata trova disciplina nell’art. 3, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al d. P. R. n. 642 del 1972 che, prevede, l’applicazione dell’imposta fissa di bollo di euro 14,62 alle “... Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni … tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati , estratti, copie e simili: per ogni foglio”.
Deve essere esclusa, invece, l’applicazione dell’art. 1, comma 1-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, poiché nel suo ambito ricadono esclusivamente le domande, denunce e relativi atti che le accompagnano, presentate (dirette) all’Ufficio del Registro delle imprese e non anche quelle dirette ad altri soggetti che vengono presentate per il tramite di tale ufficio.
La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all’istanza di interpello presentata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di ….

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