Risoluzione N. 2/E, Applicazione dell'imposta di registro - verbale di apertura delle cassette di sicurezza


Roma, 24 gennaio 2013

OGGETTO: Consulenza giuridica – Applicazione dell’imposta di registro - verbale di apertura delle cassette di sicurezza (Articolo 48 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)

Con l’istanza di consulenza specificata in oggetto, concernente l’applicazione dell’imposta di registro ai verbali di apertura delle cassette di sicurezza, è stato esposto il seguente

Quesito

L’articolo 48 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, stabilisce che, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, le cassette di sicurezza possano essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’amministrazione finanziaria o di un notaio che redige l’inventario del contenuto allo scopo di determinare esattamente l’attivo ereditario.
La Direzione Regionale del … chiede di conoscere se il verbale di inventario redatto ai sensi della richiamata disposizione deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso e, in caso affermativo, quali siano i soggetti obbligati a richiedere la registrazione.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

La Direzione Regionale ritiene che il verbale di cui all’articolo 48 del citato decreto legislativo n. 346 del 1990 debba essere assoggettato a registrazione in termine fisso, in quanto rientra tra gli atti indicati nell’articolo 11 della Tariffa, prima parte, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con il DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR).
In ordine all’individuazione dei soggetti obbligati alla registrazione la Direzione Regionale, considerata la natura di atto pubblico del verbale, ritiene che ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. b), del TUR, il notaio o il funzionario delegato dall’amministrazione finanziaria siano i soggetti obbligati a richiedere la registrazione in termine fisso.

Parere della Direzione

Con riferimento all’apertura delle cassette di sicurezza, l’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dispone che “…Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l’inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all’ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l’inventario del giorno e dell’ora di apertura…”.
Dal dettato della predetta disposizione si evince che le operazioni inventariali debbano essere assolte da un funzionario dell’Amministrazione finanziaria o da un notaio, entrambi tenuti alla redazione di un verbale di inventario.
Sotto il profilo giuridico, detto documento concretizza un atto pubblico, ovvero un “… documento redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato” (art. 2699 del codice civile).
Costituiscono atti pubblici a norma dell’articolo 2699 del codice civile soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell’esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge (v. Cassazione Civile, Sez. Unite, 9 aprile 1999, n. 215).
Pertanto, la qualità di “pubblico documentatore del notaio” (legge 16 febbraio 1913, n. 89) o del funzionario dell’amministrazione finanziaria che agisce in qualità di pubblico ufficiale conferisce all’inventario, redatto secondo le disposizioni dell’articolo 48 citato, la natura e l’efficacia di atto pubblico capace di attribuire ai fatti documentati una presunzione di fedeltà ed esattezza fino a querela di falso (articolo 2700 del codice civile).
In linea generale, si ricorda che gli atti pubblici sono soggetti a registrazione in termine fisso, ai sensi dell’articolo 11 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, in base al quale è dovuta l’imposta in misura fissa per gli “atti pubblici e scritture private autenticate”.
Si ricorda, tuttavia, che, in deroga a detto principio generale, il medesimo articolo 11 della tariffa esclude dall’obbligo di registrazione in termine fisso “..quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11-bis, 11-ter”.
In particolare, il citato articolo 5 della tabella allegata al TUR include negli “atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione…” quelli “ … formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute…”.
Tali atti, pur se redatti con la forma pubblica, non soggiacciono all’obbligo della registrazione, tranne, naturalmente, che nell’ipotesi di registrazione volontaria ai sensi dell’articolo 7 del TUR.
In tal caso, detti atti scontano l’imposta di registro in misura fissa.
Nell’ipotesi di specie, il verbale redatto in caso di apertura di una cassetta di sicurezza è previsto da disposizioni tributarie ed ha la precipua finalità di assolvere una funzione di natura fiscale consistente nella certificazione dell’esatta individuazione delle cose mobili o dei valori contenuti nella cassetta, al fine di determinare l’attivo ereditario appartenente al de cuius e, quindi, l’applicazione su di esso dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Di fatto, l’obbligo di redazione dell’inventario previsto dall’articolo 48, comma 6, del D.Lgs. n. 346 del 1990, è finalizzato ad esigenze di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, al fine di evitare che i beni appartenenti al de cuius sfuggano all’imposizione.
Tenuto conto che gli effetti giuridici dell’atto redatto dal notaio o dal funzionario dell’amministrazione fiscale rilevano nell’ambito di un procedimento finalizzato alla corretta applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, deve ritenersi che, nel caso in esame, trova applicazione la disposizione dettata dall’articolo 5 della tabella allegata al TUR e che, quindi, per il verbale de quo non vi è obbligo di chiedere la registrazione.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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