Rimozione temporanea della cosa legata (legato di cosa da prendersi da certo luogo)



L'ultima parte dell'art. 655 cod.civ. prevede, nell'ipotesi di legato di cosa da prendersi da certo luogo, che la rimozione temporanea dell'oggetto del legato non fa venir meno l'efficacia della disposizione a titolo particolare.

Con questa precisazione è stato eliminato il rigore del criterio spaziale in base al quale, una volta accertata la rimozione dei beni dal luogo indicato, ne sarebbe automaticamente ed oggettivamente scaturita l'inefficacia del legato. Sotto il vigore del previgente codice (art.842 cod.civ. 1865 ) si era fatto l'esempio di chi, avendo legato tutta l'argenteria che si trovava in un forziere ad un parente, fosse morto nel corso di un banchetto la cui apparecchiatura avesse richiesto l'impiego della detta argenteria. Poichè al tempo del decesso quest'ultima non si sarebbe trovata nel luogo indicato, la disposizione sarebbe stata, a rigore, del tutto inefficace. L'attuale criterio della temporanea rimozione tempera la regola e risolve i problemi più evidenti nota1.

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Note

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Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.548.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982

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