L'art.
655 cod.civ., che pure assume in considerazione la rimozione temporanea della cosa legata da prendersi da certo luogo,
nulla contempla circa l'asportazione delle cose che intervenga ad opera di un terzo. Escludendo l'ipotesi in cui detto terzo operi essendo stato incaricato dal disponente (ciò che varrebbe a riproporre la riferita differenza tra rimozione temporanea e definitiva
nota1), appare evidente che, qualora detto soggetto abbia agito motu proprio, la condotta non possa avere l'effetto di rendere inefficace il legato. Si tratterà di un comportamento spesso illegittimo, sicuramente arbitrario
nota2, ma che comunque non può valere a porre nel nulla la disposizione a titolo particolare.
Cosa riferire del caso in cui il testatore, venuto a sapere della rimozione delle cose ad opera del terzo, sia rimasto inerte? il nodo è più difficile da sciogliere di quanto possa sembrare. E' fin troppo facile osservare che se il testatore ha accettato l'agire del terzo (quando addirittura si sia espresso positivamente ratificandone l'operato) con ciò sia ricondotto alla sua volontà
nota3. E tutte le volte in cui sia rimasto semplicemente silente e non abbia riportato le cose ove si trovavano? non sembra che possa, da un contegno meramente omissivo, trarsi sempre e comunque la conclusione dell'inoperatività del legato. Si tratta, a ben vedere, di una quaestio voluntatis in relazione alla quale non si può dire automaticamente applicabile la dinamica oggettiva secondo la quale opera l'art.655 cod.civ..
nota1
Note
nota1
Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.381.
top1nota
nota2
Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.654.
top2nota3
Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., diretto da Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2000, p.692.
top3Bibliografia
- CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
- PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000