Quesito n. 926-2014/I, Reintestazione di quota da fiduciaria a fiduciante e legittimazione all’esercizio dei diritti sociali


Si chiede di sapere se, in caso di reintestazione di una partecipazione sociale di s.r.l. dalla fiduciaria alla fiduciante, in pendenza di un aumento di capitale deliberato ma non ancora sottoscritto, e comunque in caso di trasferimento di partecipazioni sociali a qualsiasi titolo nel predetto periodo, il diritto di sottoscrizione spettante per legge si trasferisca in capo al nuovo intestatario.

Oggetto del trasferimento, nel caso di quota di s.r.l. - qualunque sia la ricostruzione che della stessa si dia in termini di bene mobile, bene mobile registrato, bene immateriale, ecc. – è, secondo autorevole dottrina, «ogni situazione soggettiva nascente dai patti sociali», mentre resta estranea alla vicenda circolatoria «ogni situazione del singolo socio che non sia effetto degli stessi, benché attinente a rapporti del medesimo con la società» (Maltoni, La partecipazione sociale, in Caccavale, Magliulo, Maltoni, Tassinari, La riforma della società a responsabilità limitata, Milano, 2003, 185).

Ciò si sostanzia nella circolazione, insieme alla partecipazione societaria, dei diritti e dei doveri ad essa afferenti e, al contempo, nella non spettanza in capo al cessionario di quei diritti che invece si configuravano come connessi alla persona del precedente titolare (Zanarone, Della società a responsabilità limitata, sub art. 2468, in Comm. Schlesinger, Milano, 2010, I, 516, ss., spec. 521).

Tra i diritti naturalmente spettanti al titolare della partecipazione, e quindi suscettibili di trasferirsi con essa, v’è quello di sottoscrivere l’aumento di capitale in proporzione della partecipazione posseduta; diritto che, ove non formi oggetto di autonomo atto di disposizione, è dunque destinato a circolare con la quota.

Effetto, questo della circolazione del diritto di sottoscrivere l’aumento unitamente alla circolazione della partecipazione sociale, che si produce anche nel caso in cui la vicenda circolatoria sia conseguenza di una reintestazione da fiduciaria a fiduciante.

Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali

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