Quesito n. 530-2010/C, Atto costitutivo di un fondo patrimoniale avente ad oggetto un terreno


Atto costitutivo di un fondo patrimoniale avente ad oggetto un terreno. Possibile estensione del vincolo destinatorio imposto sul terreno al fabbricato che insiste su di esso.

Si chiede di conoscere se nell'ipotesi in cui nell'atto costitutivo di un fondo patrimoniale avente ad oggetto un terreno, descritto con i soli dati catastali del terreno, il vincolo destinatorio e la tutela di cui all'art.170 c.c. si estenda al fabbricato sovrastante l'area i cui dati catastali e descrittivi sono stati omessi nella descrizione del bene conferito.
Il fondo patrimoniale consiste nella imposizione convenzionale da parte di uno dei coniugi, o di entrambi o di un terzo di un vincolo in forza del quale determinati beni mobili iscritti in pubblici registri, o immobili o titoli di credito, sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia (ad sustinenda onera matrimonii).
Solo i beni esattamente individuati dal legislatore come appartenenti alle categorie previste dall'art.167 c.c. possono essere tassativamente oggetto del vincolo destinatorio.
Non basta.
La peculiarità della disciplina del fondo patrimoniale impone, inoltre, che qualsiasi riferimento oggettivo abbia il pregio della determinatezza.
Nel caso proposto, è posto in dubbio se il vincolo destinatorio imposto su un terreno possa estendersi al fabbricato che insiste su di esso.
L'accessione (cd. verticale) regolata dagli artt. 934 e ss. c.c. è un modo di acquisto della proprietà in base al quale il proprietario della cosa principale acquista la proprietà delle cose accessorie che siano unite alla prima, in assenza di un titolo o di una legge che regoli la fattispecie (C.M. BIANCA Diritto civile , La proprietà vol.6, Milano, p.345). Carattere qualificante dell'istituto è l'incorporazione, intesa come stabile congiunzione materiale, per effetto dell'attività umana o di fattori naturali. Il riferimento concreto è in modo evidente alle costruzioni che hanno infisse nel suolo o nel sottosuolo le loro fondamenta. Requisito dell'accessione è la stabilità dell'acquisto e l'autonoma identità delle cose incorporata ed incorporanda. L'acquisto per accessione da parte del proprietario della cosa principale è infine del tutto definitivo, non potendo avere accoglimento l'idea della quiescenza del diritto del proprietario della cosa incorporata, a seguito della separazione.
La costituzione in fondo patrimoniale di un certo bene immobile non importa l'automatica estensione alle sue accessioni del vincolo di destinazione. E' a tal fine essenziale una espressa manifestazione di volontà (V. DE PAOLA Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit., III, p.98; T. AULETTA Il fondo patrimoniale Artt.167-171, Milano, p.120 (il quale afferma che il vincolo di destinazione presuppone un atto volontario o normativo); T. AULETTA Il fondo patrimoniale in Il diritto di famiglia, II, Milano, p.353; G. SANTARCANGELO La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale, IV, Regime patrimoniale della famiglia, Milano, p.645; F. CARRESI voce Fondo patrimoniale in Enc. Giur. Treccani, p.5), non potendosi considerare l'accessione espansione dell'originario oggetto. In tal modo la costruzione sul terreno destinato alla soddisfazione dei bisogni del nucleo familiare, richiede un intervento autonomo del proprietario (ove sia terzo rispetto agli sposi) e dei coniugi stessi allo scopo di immetterlo nel fondo.
Se non sembrano sussistere perplessità in ordine alla conferibilità in fondo patrimoniale della costruzione da erigersi su un terreno in forza di un titolo edilizio già rilasciato, è da escludersi che possa ammettersi la possibilità di fare un generico riferimento a tutte le costruzioni che verranno in seguito realizzate sui terreni acquistati in futuro genericamente dalla coppia (sul punto, M. DOGLIOTTI e A. FIGONE Il fondo patrimoniale, cit. p.580-581).
Il vincolo destinatorio insomma opera in modo diverso rispetto al meccanismo dell'accessione. Un esempio può agevolare la comprensione delle differenze. Se nel fondo patrimoniale è stata conferito l'usufrutto del terreno sul quale è stata poi edificata la costruzione, ai coniugi conferenti spetterà l'usufrutto della costruzione, senza alcun vincolo di destinazione, salvo successivo atto di conferimento (T. AULETTA Il fondo patrimoniale Artt.167-171, Bologna – Roma, p.121. Nello stesso esatto senso, A. GALASSO e M. TAMBURELLO Del fondo patrimoniale in Comm.del cod. civ. Scialoja e Branca, I, cit., p.181).
Appare dubbio il tempo nel quale i costituenti il fondo possano manifestare in modo idoneo una siffatta volontà. Ebbene, se va certo esclusa una convenzione costitutiva del fondo patrimoniale tra i coniugi che genericamente ammetta l'estensione tout court del vincolo di destinazione del fondo patrimoniale a tutte le costruzioni edificate sui terreni che in prosieguo venissero ad esservi immessi, per difetto del requisito della determinatezza dell'oggetto, può ragionevolmente prevedersi che all'atto del conferimento di certo appezzamento, possa invece esser decisa consensualmente l'estensione del limite gravante sull'area di sedime ad un preciso manufatto che su essa andrà poi ad insistere.
Va, dunque, esclusa la convenzione di fondo patrimoniale che in modo indistinto contenga una generica clausola estensiva alle accessioni del vincolo di destinazione.
Per converso, potrà essere piuttosto ammesso all'atto del conferimento il richiamo alla concessione edilizia o al permesso di costruire in forza della quale l'edificio gravante sull'appezzamento immesso in fondo sarà costruito, ma un simile riferimento al provvedimento amministrativo abilitativo non rappresenta un carattere necessario e satisfattivo in via esclusiva del requisito della determinatezza dell'oggetto richiesta dalla norma, ben potendo infatti il manufatto costruendo essere individuato in modo "determinato" anche con strumenti descrittivi e di riferimento catastale all'area relativa.
Il vincolo destinatorio non si estende in conclusione ai manufatti realizzati sull'area oggetto del conferimento successivamente ad esso.
Un ultimo rilievo è però necessario.
Nel caso proposto invero la soluzione è addirittura, in senso etimologico, più radicale.
Il fenomeno dell'accessione cd. verticale concerne il caso in cui il manufatto venga realizzato in seguito all'acquisto dell'area sulla quale esso insiste e non l'ipotesi inversa nella quale invece il manufatto è già preesistente all'acquisto da parte del disponente. In tale ipotesi si pone addirittura un problema di titolarità dei diritti dell'edificio realizzato, ma non certo di accessione.
Nel caso in esame, dunque, l'imposizione del vincolo sul terreno non solo non si è estesa al fabbricato per la ragione della inconciliabilità tra accessione e destinazione patrimoniale (che, ripeto, è comunque esclusa), ma addirittura per la ragione essenziale che il manufatto preesisteva all'atto costitutivo del fondo patrimoniale.
Il vincolo destinatorio grava, insomma, solo ed esclusivamente sull'area e non si può essere esteso al fabbricato.
L'unica soluzione del caso è la stipulazione di una nuova convenzione di fondo patrimoniale sottoposta alle regole del precedente che incrementi il contenuto oggettivo della precedente convenzione, pur nella consapevole certezza che il vincolo destinatorio evidentemente non può retroagire.

Giuseppe Trapani

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