Passaggio del testamento pubblico negli atti tra vivi, richiesta di registrazione del relativo verbale



Ai sensi dell'art.623 cod.civ. non appena il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico abbia avuto notizia della morte del testatore, occorre che provveda a comunicare l'esistenza dell'atto di ultima volontà confezionato a suo ministero agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza nota1.
Costoro provvederanno a richiedere al notaio la redazione del verbale con il quale viene suggellato il passaggio del testamento pubblico (come tale annotato nel repertorio degli atti di ultima volontà e contraddistinto da una numerazione) dal fascicolo degli atti di ultima volontà alla raccolta degli atti tra vivi (come tale annotato nel relativo repertorio), previa la necessaria sottoposizione alla formalità della registrazione (cfr. art.32 r.d.l. 23 ottobre 1924 n.1737 nonchè il V ed il VII comma dell'art. 62 l.n.)
Come anche per le altre specie di testamento, se l'atto contiene una dichiarazione di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio, il notaio deve provvedere, entro i venti giorni successivi dal passaggio del testamento pubblico dal fascicolo a repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi, ad inviarne copia all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione (art. 46 d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396).

Note

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Il testamento pubblico per la sua natura non richiede la formalità della pubblicazione (come invece previsto per il testamento olografo o per quello segreto), ma impone al notaio l'obbligo di comunicarne l'esistenza agli eredi e legatari di cui conosca il recapito. A questo proposito si ritiene (Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod. civ., dir.da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.207) che non sussista in capo al notaio l'obbligo di ricercare gli eredi o i legatari di cui ignori il domicilio o la residenza. Il notaio può invece incorrere in responsabiità per eventuali danni qualora non adempisse con tempestività alla comunicazione nei confronti degli eredi di cui gli fosse noto il domicilio. Non indicando alcun termine preciso di adempimento, limitandosi alla generica locuzione "appena gli è nota la morte del testatore", si è indotti a ritenere che la comunicazione debba avvenire "con una certa sollecitudine", richiamandosi alla generale nozione di congruità del termine (così Branca, Dei testamenti speciali, della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1988, p.173).
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Guide operative pratiche


Bibliografia

  • BRANCA, Dei testamenti speciali. Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1988
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973.

Formulari clausole contrattuali


Prassi collegate

  • Quesito n. 25-2015/A, Paraguay – successioni: testamento pubblico e formalità pubblicitarie
  • Quesito n. 616-2014/C, Pubblicazione del testamento revocato
  • Quesito n. 270-2014/A, Canada (Quebec) – Successioni: legge applicabile e pubblicazione in italia di testamento ricevuto da notaio canadese

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