Massima
1° pubbl. 9/09
Nel caso di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché di società cooperative, in liquidazione, la competenza a deliberare la proposta e le condizioni della domanda di concordato spetta all’organo di liquidazione, sempre che l’atto costitutivo o la delibera di nomina dei liquidatori non abbiano disposto diversamente.
La disposizione contenuta nella lettera b) del comma 2 dell’art.
152 l.f., che attribuisce tale competenza agli “amministratori”, deve infatti essere interpretata come norma attributiva della competenza all’organo gestorio, quale che esso sia, in luogo dell’assemblea dei soci.