P.A.8 - Competenza nelle società di capitali ad approvare un piano concordatario che preveda l’effettuazione di operazioni straordinarie


Massima

1° pubbl. 9/09

Nel caso in cui un piano concordatario di società di capitali preveda l’effettuazione durante la procedura di operazioni straordinarie di competenza dell’assemblea dei soci, quali un aumento di capitale o l’emissione di obbligazioni convertibili (art. 124, comma 2, lett. c) e art. 160, comma 1, lett. a) l.f.), la competenza ad adottare la decisione o deliberazione di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato rimane attribuita ai soli amministratori ai sensi dell’art. 152, comma 2, lett. c), l.f., se non diversamente disposto dall’atto costitutivo o dallo statuto.
In tal caso, tuttavia, per poter dar corso all’operazione straordinaria sarà comunque necessaria la rituale concorrente deliberazione dell’assemblea dei soci che la approvi.
La deliberazione dei soci potrà essere anteriore alla presentazione della domanda, e dunque sospensivamente condizionata all’omologa del concordato, o successiva.

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