O.A.8 - Fatti e atti modificativi della compagine sociale e loro iscrizione nel registro delle imprese


Massima

1° pubbl. 9/14

La compagine sociale può modificarsi in dipendenza di fatti o di atti. Entrambi devono essere iscritti nel registro delle imprese per poter essere opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2300, comma 3, c.c.. I fatti sono iscrivibili su dichiarazione degli amministratori accompagnata dall’eventuale documentazione che comprova il loro accadimento.
Gli atti sono iscrivibili solo se rivestono la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 11, comma 4, DPR 581/95. Gli atti aventi la forma della scrittura privata non autenticata sono iscrivibili solo se la loro sottoscrizione è stata accertata giudizialmente.
Tali regole trovano applicazione anche nelle ipotesi di modifica per atto unilaterale o che non richieda l’intervento di tutti i soci.

Costituiscono fatti modificativi della compagine sociale:
  1. il decesso del socio, in presenza della libera trasferibilità mortis causa delle partecipazioni;
  2. il fallimento del socio;
  3. la liquidazione della quota del socio ai sensi dell’art. 2288, comma 2, c.c..

Costituiscono atti modificativi della compagine sociale:
  1. il trasferimento delle partecipazioni inter vivos;
  2. i negozi, ove previsti, di continuazione o meno della società con i successori del socio deceduto;
  3. la dichiarazione di recesso notificata;
  4. la delibera di esclusione notificata e non opposta;
  5. il decreto di trasferimento giudiziale.

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