Nullità dell'atto di rivendita dell'immobile acquisito in esito all'esercizio del diritto di opzione o di prelazione di cui all'art.3 dl. 351/2001



La l. 23 novembre 2001 n.410 (con la quale è stato convertito, con modificazioni, il d.l. 25 settembre 2001 n.351 recante provvedimenti urgenti per la privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare: cd. decreto sulla "cartolarizzazione") è funzionale alla cessione dei beni immobili appartenenti agli enti pubblici territoriali per il tramite del trasferimento dei medesimi ad apposite società di nuova costituzione che successivamente pongano in essere l'attività di cartolarizzazione. Il III comma dell'art.3 del detto provvedimento normativo (successivamente integrato per effetto dell'entrata in vigore della l.24 novembre 2003 n.326 , il cui art.28 ha modificato l'art.3 qui in considerazione) prevede tuttavia un diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale delle unità residenziali in favore dei conduttori delle stesse nonchè, in favore degli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli, dei terreni da essi coltivati.
Dal diritto di opzione citato si distingue inoltre il diritto di prelazione, sempre in favore dei conduttori e degli affittuari , di cui al comma V dell'art.3 , per il solo caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione.
Ciò premesso, il comma XIV dell'art.3 commina in modo testuale la nullità per gli atti di disposizione degli immobili acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di opzione o di quello di prelazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto.
La legge non intende certo favorire speculazione a favore di chi abbia il diritto di fruire in modo agevolato della possibilità di fare acquisto del bene, ciò che potrebbe accadere qualora il titolare del diritto di opzione o di prelazione potesse subito dopo farne commercio, avendo per di più goduto del corposo "sconto" rispetto ai valori di mercato di cui al comma VIII dell'art.3 citato.

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