Modifiche introdotte dalla delibera di Giunta Regionale della Lombardia il 31-5-2011 in merito all'attestato di certificazione energetica


a cura del Notaio Antonio Testa

OGGETTO: modifiche introdotte dalla delibera di Giunta Regionale della Lombardia adottata il 31 maggio 2011 (n. IX/1811) in merito all'attestato di certificazione energetica.

NOVITÀ IN MATERIA DI ACE REGIONE LOMBARDIA DISPOSIZIONI INERENTI IL RICEVIMENTO DEGLI ATTI AI QUALI SI RENDE NECESSARIA L'ALLEGAZIONE DELL'A.C.E. DOPO IL GIORNO l SETTEMBRE 2011

La delibera di Giunta Regionale della Lombardia, adottata in data 31 maggio 2011 e recante il n. 1XI1811, dà attuazione all'articolo 17, comma l, lettera f) della Legge Regionale Lombardia n. 3/20 Il, stabilendo che:
  • L'ACE acquista efficacia, A PARTIRE DALLA DATA DEL GIORNO l SETTEMBRE 2011, non più con il deposito in Comune di uno dei due originali del documento generato dal sistema informatico al quale hanno accesso i certificatori per la redazione e la successiva registrazione dell'ACE al Catasto Energetico, ma proprio con l'inserimento del file che ha generato il documento ACE nel sistema informativo regionale;
  • vi è obbligo di inserire , con riguardo all'immobile che viene certificato, l'individuazione del Comune catastale di appartenenza dello stesso (non sempre coincidente con il Comune amministrativo);
  • per gli interventi di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione per i quali la D.I.A. sia stata protocollata (o la richiesta di permesso di costruire sia stata protocollata) tra il giorno l settembre 2009 ed il giorno 25 ottobre 2009, il certificatore ha possibilità di redigere l'ACE secondo i criteri di calcolo e la modulistica vecchie di cui alla D.G.R. 5773/2007 (ai sensi del punto 5 del Decreto Regionale 14.006 del !5.12.2009). In tal caso, COMUNQUE, l'ACE dovrà essere preventivamente (rispetto all'utilizzo in allegazione all'atto) registrato al Catasto Energetico e, dopo il giorno l settembre 20 Il, non rileva il deposito in Comune;
  • (elemento di scarsa rilevanza notarile): tra i possibili interventi di miglioramento dell'impianto che, con l'ACE possono essere consigliati dal certificatore, vengono ricompresi anche gli impianti di ventilazione meccanica.

COSA CAMBIA RISPETTO AL PASSATO

  • Nulla con riguardo ai casi in cui è obbligatoria l'allegazione e la dotazione (o unicamente la dotazione) dell'ACE;
  • nulla rispetto alle competenze richieste in capo a chi certifica (deve trattarsi di soggetto avente i requisiti di legge e regolarmente iscritto all'Organismo Regionale di Accreditamento);
  • nulla rispetto ai requisiti di legge, anche in materia di eventuali incompatibilità, da parte di chi certifica con l'unica differenza, rispetto al passato, che la nuova modulistica di ACE prevede che la dichiarazione resa dal certificatore con la sottoscrizione dell'ACE, in relazione al rispetto delle disposizioni di cui alle diverse delibere di Giunta Regionale emanate in materia di ACE, è dichiarazione che viene resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
  • è stata parzialmente modificata la modulistica precedente e, per le pratiche energetiche registrate al Catasto Energetico dopo il primo settembre 2011, non è più utilizzabile la vecchia modulistica;
  • per la validità e l'efficacia dell'ACE, secondo la nuova modulistica, non è più prevista la preventiva presentazione ed il preventivo deposito in Comune dell'ACE medesimo e quindi non si riscontrerà più l'apposizione del timbro, del protocollo (ove veniva apposto) e di quant'altro servisse a documentare il cosiddetto "Timbro per accettazione da parte del Comune";
  • per la validità e l'efficacia dell'ACE, secondo la nuova modulistica, è previsto unicamente che il file con il quale è stato generato l'ACE venga inserito nel sistema di interscambio dei dati informativi regionali. Ciò niente altro significa che il file informatico generante l'ACE produce un documento cartaceo ACE, contenente la veste richiesta dalla nuova modulistica adottata, il quale verrà materialmente allegato all'atto (come prima) e la cui piena efficacia e validità dipende dall'avvenuta registrazione al Catasto Energetico che avviene mediante inserimento in esso dei dati relativi (il che avviene automaticamente con la generazione del file informatico con il quale il certificatore ha redatto e sottoscritto l'ACE);
  • l'estrazione di un ACE dal Catasto Energetico presso cui Io stesso sia stato depositato PRIMA DELLA DATA DELL'l SETTEMBRE 2011, non è legalmente utilizzabile se l'ACE non sia stato redatto secondo la VECCHIA MODULISTICA e PREVENTIVAMENTE SIA STATO DEPOSITATO IN COMUNE E FORNITO DI TIMBRO DI ACCETTAZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO; ATTENZIONE : A seguito anche di uno scambio di opinioni con l'Archivio Notarile Distrettuale di Milano, si è convenuto, almeno secondo le conclusioni cui sul punto è stato possibile giungere al momento, che il documento cartaceo che viene esibito al notaio ai fini della allegazione all'atto può essere, a tutti gli effetti, considerato l'edizione cartacea (originale) generata da un file informatico originato dal certificatore e depositato presso un Archivio pubblico regionale (il catasto energetico). Pertanto la sottoscrizione marginale di tale documento cartaceo al momento della allegazione all'atto può dirsi superflua, sebbene non vietata, poiché nulla aggiunge alla ufficialità del documento. Nessuna attinenza la problematica pone rispetto ad analogo bisogno, o meno, di sottoscrizione marginale, ad esempio delle planimetrie catastali eventualmente allegate in copia di quelle ufficialmente depositate al Catasto. Ciò proprio perché tali planimetrie allegate non sono "originali" ma copie di originali depositate presso un pubblico ufficio, laddove l'ACE cartaceo altro non è che la stampa cartacea di un file informatico e dunque anch'esso, come tale costituente "documento originale" pur realizzato con modalità tecniche diverse (cartacee appunto) rispetto al proprio originario omologo informatico.
  • Nessuna questione, poi, si pone, in ordine al fatto che l'avvenuta sottoscrizione del docmnento sia funzionale alla impossibilità di sostituire il documento allegato con altro identico, avente le sembianze di originale, in quanto l'affidamento dell'intera operazione (ricevimento dell'atto ed allegazione all'atto stesso dell'ACE) al ministero notarile, rende, per ciò stesso, in radice escluso qualsiasi rischio di successiva manomissione e/o contraffazione documentale.
  • È evidente, poi, come la modernizzazione verso l'apertura del mondo notarile al documento informatico non sarebbe coerente con scelte di appesantimento formalistico che non trovino riscontri con esigenze di legge assolutamente inderogabili.

Il Notaio:

  • non deve più controllare che, per gli ACE presentati al Catasto energetico a partire dalla data del giorno l settembre 2011, vi sia "timbro di accettazione da parte del Comune" (ormai escluso dalla nuova normativa in materia);
  • non deve effettuare alcun controllo sul sistema informatico di creazione del file che ha generato l'ACE (perché non può materialmente farlo e perché la stessa generazione dell'ACE da parte del certificatore disponente del sistema informatico di generazione dell'ACE, con la chiusura e l'invio della pratica da parte di quest'ultimo e quindi con la produzione cartacea dell'ACE stesso ha già dato dimostrazione dell'avvenuta registrazione al Catasto Energetico) il che è argomentabile secondo quanto è scritto in calce alla seconda ed ultima pagina dell'ACE secondo la modulistica vigente attualmente ("[...] il presente attestato ha stesso valore di ricevuta del Catasto Energetico Edifici Regionale.");
  • effettua un controllo sulla data di scadenza dell'ACE perché la data di validità dell'ACE è, come prima, riportata sull'ACE stesso, unitamente al numero del Codice identificativo presso il Catasto Energetico che sostituisce il vecchio numero di protocollo di deposito presso il Comune;
  • non può allegare (perché non più valido) un ACE redatto secondo la vecchia modulistica e registrato al catasto energetico dopo la data del primo settembre 2011, sebbene depositato in Comnne e da questo timbrato per accettazione:
  • può allegare, in originale o in copia certificata conforme, ad un atto da riceversi dopo il giorno l settembre 2011 un ACE redatto prima di tale data, secondo le disposizioni vigenti al tempo in cui l'ACE stesso è stato redatto, e quindi con la modulistica pregressa, a condizione che: l) l'ACE è stato registrato al Catasto Energetico prima della data del primo settembre 2011; 2) l'ACE è stato regolarmente depositato, prima del primo settembre 2011, presso il Comune di competenza e da questo timbrato per accettazione;
  • deve controllare che, in caso di Comune catastale di ubicazione dell'immobile diverso da quello amministrativo, sia stato indicato, oltre al Comune amministrativo, anche quello catastale;
  • non è obbligato a far firmare marginalmente l'allegato ACE dalle parti, dagli eventuali testimoni e dagli eventuali fidefacienti che abbiano assistito all'atto, e a firmare egli stesso l'allegato. Tali formalità non si rendono, ovviamente, neppure necessarie in presenza di un ACE che venga allegato per copia certificata autentica dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato.

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