Min. dello Svil. Econ., Circolare n. 3674/C, Modifica dei modelli certificati inerenti Reg. imprese e per rilascio di certif. camerali in inglese


CIRCOLARE N: 3674/C – Prot. n. 236581 del 23/09/2014
OGGETTO: Decreto ministeriale 18 settembre 2014, avente ad oggetto: “Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il Registro delle imprese e per il rilascio di certificati camerali anche in lingua inglese”.

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Il decreto ministeriale di cui in oggetto, apporta modifiche ai modelli di rilascio dei certificati del registro delle imprese nonché al modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la nascita dell’impresa. I modelli oggi in vigore sono stati approvati da ultimo con D.M. del 13 luglio 2012 pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 2012, n. 181. Lo schema, inoltre, adotta il modello, finora non previsto, per il rilascio dei certificati inerenti il registro delle imprese in lingua inglese, in attuazione di quanto dispone il comma 4 dell’articolo 5 del decreto legge 23 dicembre 2013, n.145 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.9.

Trascorsi circa due anni dall’emanazione del richiamato D.M. del 13 luglio 2012 è stato necessario procedere ad un adeguamento dei modelli oggi in uso affinché questi tengano conto di alcune importanti modifiche intervenute nella disciplina delle attività economiche imprenditoriali, anche in relazione alla nuova modulistica, a regime dal 1° aprile 2014, recentemente modificata con il DM 10 luglio 2014..

Qui di seguito si descrivono sinteticamente gli interventi legislativi che hanno influito sulla struttura di alcuni settori comportando necessari adeguamenti nella struttura del Registro delle imprese e, quindi, nella sua funzione pubblicitaria.

L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha esteso alle imprese individuali l’obbligo di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata. L’indirizzo di pec deve essere comunicato al Registro delle imprese al momento dell’iscrizione mentre le imprese già iscritte hanno dovuto provvedere a specifica comunicazione entro il 30 giugno 2013. Si ricorda che l’obbligo di munirsi di indirizzo pec era già stato previsto, limitatamente alle società, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

L’art.25 dello stesso D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di start-up innovative e incubatori certificati prevede al comma 8 che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscano una apposita sezione speciale del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina che il decreto stesso introduce.

L’art. 23 dello stesso D.L. n. 179/2012 ha apportato modifiche alla disciplina delle società di mutuo soccorso prevedendo al comma 1 che le stesse siano iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico. In attuazione della delega ivi contenuta è stato emanato da questo Ministero il decreto attuativo 6 marzo 2013.

L’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, attuata dal D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, prevede una nuova iscrizione nel registro. L’art. 7 dispone che “ Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità di cui all'articolo 6, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, in materia di società tra professionisti”.

Le disposizioni di semplificazione introdotte dall’articolo 45, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall’articolo 36, comma 4 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, hanno introdotto modifiche alla disciplina delle reti di imprese ed ai relativi contratti di rete per i quali è prevista specifica iscrizione e corrispondente certificato. Il modello è stato modificato per assicurarne la coerenza con le nuove disposizioni.

La legge 11 dicembre 2012, n. 224, recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 ha introdotto modifiche alla disciplina delle attività di autoriparazione, prevedendo l’abilitazione alla nuova attività di “meccatronica”. Anche per questo aspetto si rende necessario procedere ad adeguare i modelli inserendovi la nuova figura professionale.

Il decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, “attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno” ha introdotto modifiche che hanno interessato vari settori imprenditoriali delle quali è necessario tenere conto nei modelli di certificati ai fini della funzione pubblicitaria delle stesse.

Il combinato disposto dell’art. 3, comma 1 e seguenti del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell’art. 9, comma 13 e seguenti, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 hanno introdotto gli istituti della “società a responsabilità limitata semplificata”.

L’art.35, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha apportato modifiche al testo dell’art.2477 c.c. in tema di sindaco e revisore dei conti nelle società a responsabilità limitata.

L’art. 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 prevede che le aziende e le istituzioni degli enti locali si iscrivano nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico amministrative e che depositino il proprio bilancio nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative.

Il decreto legge del 23.12.2013 n. 145 (cosiddetto decreto “Destinazione Italia”, convertito con modificazioni dalla legge 21.2.2014, n.9) ha previsto al comma 4 dell’art.5 ( Misure per favorire l’internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell’ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio ) che “Le Camere di Commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell’utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall’imposta di bollo”.

Questa disposizione si inserisce in un programma più ampio di misure volte a far sì che anche il nostro territorio possa costituire una meta per la realizzazione di investimenti da parte delle imprese che operano all’estero e d’altra parte facilitare l’accoglienza delle nostre imprese nell’ambito delle economie straniere. L’esigenza di incentivare elementi di raccordo fra il sistema italiano e quello straniero è stata sinora frenata dall’esistenza di criticità relative alla documentazione richiesta dalle Autorità straniere alle imprese italiane impegnate in attività di import-export. Un primo ostacolo può essere eliminato con la disponibilità di un certificato in lingua inglese. Il D.L. n.145 richiamato, al fine di rendere più fluidi i rapporti con le economie straniere e facilitare l’internazionalizzazione dei prodotti Italiani, ha anche previsto che, ai soli fini dell’utilizzo del certificato in lingua inglese presso uno Stato estero, questo sia esente dal pagamento del bollo.

Nel decreto è previsto apposito modello di certificato (All.D).

Il DM comprende inoltre:
  • Allegato A ( art.1, co.1): Modelli di certificato
  • Allegato B (art.1, co.1): Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione R.I.
  • Allegato C (art.1, co.1): Modello Cert.impresa
  • Allegato D (art.2, co.1): Modello di certificato R.I. in lingua inglese
  • Allegato E (art.3, co.1): Ricevuta di accettazione di comunicazione unica

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