La ricollegabilità del fatto illecito all'esercizio delle incombenze del preposto (responsabilità dei padroni e dei committenti)




Perchè si abbia reponsabilità del preponente ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. non basta l'esistenza del rapporto di preposizione e la causazione di un illecito da parte del proposto. Occorre un elemento ulteriore. Sul punto, la giurisprudenza è assolutamente unanime nel ritenere sufficiente un "nesso di occasionalità necessaria" tra fatto illecito e rapporto di preposizione, nel senso che non occorre un rigoroso nesso di causa-effetto tra mansioni espletate e fatto dannoso, ma è sufficiente che l'esercizio delle incombenze abbia reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 2994/87 ).

Il concetto di "nesso di occasionalità necessaria" è più ampio rispetto a quello di "nesso di causalità", in quanto ricomprende anche quei comportamenti che il preposto abbia assunto anche in modo autonomo a, addirittura, eccedendo dai limiti del rapporto di preposizione.

L'imprenditore consegna, ad esempio, le chiavi della sua auto ad una dipendente, chiedendogli di andare a ritirare un oggetto dimenticato sull'auto. Il commesso approfitta della circostanza per porsi alla guida dell'auto provocando un incidente. Il dipendente di un ristorante, maneggiando un coltello e scherzando con un collega, ferisce mortalmente il compagno di lavoro. In tutti questi casi, è stato affermato il collegamento tra esercizio delle mansioni e fatto illecito.

Due sono le problematiche più significative insorte con riferimento a tale requisito: da una parte, stabilire l'incidenza sulla responsabilità ex art. 2049 cod. civ. del reato del dipendente; dall'altra, comprendere i rapporti tra responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 cod. civ. e responsabilità contrattuale nelle ipotesi in cui il soggetto danneggiato sia quello stesso soggetto legato da un vincolo contrattuale al preponente.

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