La responsabilità del proprietario, dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio (responsabilità per la circolazione di




Il III comma dell'art. 2054 cod. civ. prevede la responsabilità solidale col conducente del proprietario dell'autoveicolo o, in sua vece, dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio. La fattispecie di responsabilità si fonda sulla presunzione che il proprietario del veicolo abbia consentito alla circolazione da parte del conducente oppure che, pur senza consentire espressamente, abbia omesso di manifestare in modo idoneo il suo divieto di circolazione.

La giurisprudenza applica alternativamente la responsabilità del proprietario rispetto a quella del custode, nel senso che, quando ritenga raggiunta la prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario, allora valuta la possibilità di considerare responsabile un diverso soggetto che abbia assunto il ruolo di custode del veicolo. Si pensi al caso di un veicolo affidato ad un officina per le riparazioni. La giurisprudenza afferma che chi assume l'incarico delle riparazioni assume anche l'obbligazione della custodia della cosa da riparare per tutto il tempo durante il quale la cosa gli rimane affidata (cfr. Cass. Pen. Sez. IV, 13/09/1983 ). In questo caso, è esclusa la responsabilità del proprietario: costui ha infatti perso la possibilità di esercitare sul veicolo un adeguato controllo. Sennonché, la perdita del potere di controllo e della custodia si verifica anche in seguito alla stipula di rapporti contrattuali che attribuiscono a terzi il godimento del veicolo per tempi e con modalità assai più rilevanti rispetto alla mera riparazione in autofficina. Il problema si è posto, in concreto, con riguardo al contratto di leasing, in cui il concedente, sebbene proprietario del veicolo, perde per effetto del contratto ogni controllo sul mezzo. I giudici di merito hanno ripetutamente applicato analogicamente l'art. 2054, III comma, cod. civ. all'utilizzatore, sfruttando il riferimento testuale che la norma fa all'usufruttuario ed all'acquirente con patto di riservato dominio e vedendo in tale riferimento l'implicita volontà legislativa di attribuire la responsabilità al soggetto munito concretamente del potere si controllo ed utilizzazione del mezzo. La Corte di Cassazione ha adottato, al contrario, un indirizzo più restrittivo, affermando che "l'art. 2054, III comma, cod. civ., prevedendo una responsabilità senza colpa per fatto altrui, costituisce una norma eccezionale e, pertanto, insuscettibile di applicazione analogica nei confronti di soggetti diversi da quelli in essa tassativamente indicati". Pertanto, nel caso di contratto di leasing automobilistico, soggetto responsabile ai sensi della norma in esame deve essere considerato soltanto il proprietario concedente, senza che assuma rilevanza l'effettiva disponibilità del veicolo del veicolo da parte dell'utilizzatore in leasing (Cass. Civ. Sez. III, 13015/92 ) .

Il problema è stato risolto dall'art. 92 del nuovo codice della strada, che ha stabilito che, ai fini del risarcimento dei danni prodotti a cose o persone dalla circolazione del veicolo, l'utilizzatore è responsabile in solido col conducente ai sensi dell'art. 2054, III comma, cod. civ. . In base alla previsione in esame, il proprietario del veicolo risponde della condotta colposa del conducente, sia questa accertata o presunta ai sensi dei primi due commi. Ciò avviene anche quando lo stesso proprietario sia il danneggiato per effetto di un evento causato dalla circolazione del suo veicolo o di quello di un terzo. Pertanto, accertata o presunta la colpa concorrente di entrambi i conducenti dei veicoli, nei rapporti tra il danneggiato (proprietario di uno dei veicoli) ed il danneggiante (proprietario o conducente dell'altro veicolo) deve ritenersi il concorso di colpa del primo nella produzione dell'evento dannoso (Cass. Civ. Sez. III, 726/01 ).

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