La prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto (danno cagionato dall'incapace)




La prova liberatoria che l'art. 2047 cod.civ. pone ai fini di andare esenti dalla responsabilità per il danno cagionato dall'incapace consiste nella possibilità di dimostrare di non aver potuto impedire l'evento. Il fatto, pertanto, si è verificato nonostante il diligente esercizio di quella sorveglianza dovuta o volontariamente assunta.

L'accertamento di merito è compiuto in giurisprudenza con particolare rigore e consiste nel convincimento che il sorvegliante abbia adottato in concreto tutte le misure idonee a scongiurare il danno. Non vi è, quindi, responsabilità, quando si riesce a provare che, nonostante l'esercizio della vigilanza, non si è stati in grado di evitare l'evento, oppure che la momentanea sospensione del dovere di sorveglianza non ha spiegato incidenza causale sulla produzione del danno per la natura imprevedibile del fatto dell'incapace. Nel caso, ad esempio, dei due bambini in cui uno aveva chiesto all'altro di estrarre un pennino della penna ed il pennino era accidentalmente volato nell'occhio del compagno, non è stata affermata la responsabilità dell'insegnante ed alla medesima conclusione si sarebbe giunti anche se, in ipotesi, l'insegnante, in quel momento si fosse ingiustificatamente assentata dall'aula, non attendendo così al suo dovere di sorveglianza, proprio perché tale condotta del sorvegliante non ha efficienza causale sulla produzione dell'evento assolutamente imprevedibile ed inevitabile per la repentinità.

La giurisprudenza ha escluso la responsabilità anche nell'ipotesi di impedimento legittimo del sorvegliante, come nel caso in cui l'inosservanza del dovere di sorveglianza sia dipesa dall'obbligo di adempiere ad un diverso dovere (ad esempio, la madre che, per bloccare l'improvvisa fuga di un figlioletto, ne lasci incustodito un altro che cagioni nel frattempo un danno).

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