La fase intercorrente tra la stipulazione del patto di famiglia e l'apertura della successione




Nel tempo che va dalla stipulazione del patto di famiglia (art. 768 bis cod.civ.) all'apertura della successione dell' "imprenditore" possono passare anche alcune decine di anni. Ben potrà così capitare che durante questo interludio intervengano variazioni nel novero dei soggetti che, nella propria qualità di potenziali riservatari, sarebbero stati legittimati ( rectius : necessitati) ad assumere parte nella pattuizione.

E' plausibile che, proprio in vista di una situazione di questo genere ed allo scopo di scongiurare l'impugnazione del patto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 768 sexies cod.civ. (che a propria volta fa riferimento alla specifica azione di annullamento di cui all'art. 768 quinquies cod.civ.) il legislatore abbia previsto con l'art. 768 septies cod.civ. la possibilità che il contratto venga sciolto. Tale scioglimento infatti, riportando lo status quo ante, potrebbe consentire successivamente di addivenire ad un nuovo regolamento negoziale della situazione in un ambito soggettivo rinnovato, comprensivo degli ulteriori potenziali legittimari ed esclusivo di chi non più rivestisse tale qualità.

Una cosa è certa: fino a che, con il venir meno dell'"imprenditore", la di lui situazione successoria non potrà dirsi definitivamente cristallizzata, appare come del tutto velleitaria la pretesa di chiudere i conti una volta per tutte addivenendo a quella stabile definizione delle sorti del compendio aziendale che ha rappresentato il punto di mira della novella introduttiva del controverso istituto.

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