La detrazione degli oneri relativi all’acquisto di box auto pertinenziali – l’accollo di mutuo “controlla” il pagamento


Dal 1° gennaio 2012 la detrazione Irpef del 36 per cento relativa alle spese di ristrutturazione su immobili aventi destinazione catastale abitativa è entrata nel TUIR come disposizione a regime. Non sarà più necessario alcun intervento del legislatore in prossimità della fine dell’anno per consentire, anche per il futuro, la possibilità di fruire del predetto beneficio.

La novità è stata prevista dall’art. 4 del D.L. n. 211/2012 (c.d. Manovra Monti) che ha aggiunto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi l’art. 16-bis.

Tale ultimo articolo ha recepito, sotto il profilo oggettivo, quindi per quanto riguarda la tipologia di interventi agevolabili, le disposizioni precedentemente in vigore anche laddove si disponeva la detrazione degli oneri relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Inoltre la stessa detrazione interessa anche gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Deve essere ricordato anche come il Decreto – legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” abbia temporaneamente “rafforzato” la detrazione in rassegna. E’ stata così elevata la percentuale di detrazione dal 36 al 50 per cento ed anche il limite massimo della spese passato da 48 mila a 96 mila euro. Il maggior beneficio è però solo temporaneo trovando applicazione per gli oneri sostenuti fino al 30 giugno del 2013.

Il tema è già stato affrontato dalla Commissione Studi Tributari che ha recentemente approvato lo Studio n. 129 – 2012/T avente ad oggetto la disciplina della detrazione delle spese relative al recupero del patrimonio edilizio ed il possibile trasferimento del beneficio agli acquirenti degli immobili.

Le modalità di pagamento necessarie in passato per fruire del “risparmio fiscale” restano tutte confermate. In linea generale, fatte salve alcune precisazioni riguardanti la detrazione spettante per l’acquisto dei box auto pertinenziali, il pagamento dei predetti oneri deve essere effettuato con bonifico bancario indicando, sulla copia dell’ordinativo la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. La mancata indicazione dei predetti dati determina la decadenza dal diritto a fruire della detrazione in rassegna. La decadenza si verifica altresì nel caso in cui il pagamento venga effettuato con mezzi diversi come ad esempio, un assegno bancario o circolare non trasferibile.

In passato, però, la stessa Amministrazione finanziaria ha ammesso delle deroghe al predetto principio. In particolare la Circ. n. 15/E del 1° febbraio 2002 ha precisato, sia pure limitatamente all’acquisto di box auto pertinenziali, che l’accollo del mutuo contratto dal costruttore ed ora, a seguito dell’acquisto effettuato, gravante sull’acquirente, costituisce titolo idoneo per ritenere soddisfatta la condizione della “tracciabilità” del pagamento. Pertanto non si verifica l’ipotesi di decadenza dal diritto alla detrazione.

La soluzione prospettata nel 2002 dall’Agenzia delle entrate deve essere confermata in questa sede non essendo venute meno le condizioni che consentono di aderire a questo orientamento. D’altra parte deve essere ribadito ancora una volta che l’accollo di mutuo rappresenta una modalità di pagamento idonea a soddisfare le esigenze di cautela che hanno indotto il legislatore a prevedere, per operazioni diverse, l’obbligo di pagamento tramite bonifico bancario.

A tal proposito deve ulteriormente osservarsi che un’interpretazione diversa, quindi in senso restrittivo, si porrebbe tra l’altro in contrasto con la tendenza manifestata di recente dal legislatore con la previsione di una serie di semplificazioni. A titolo esemplificativo deve ricordarsi in proposito come sia venuto meno l’obbligo di comunicazione preventiva dell’inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. Inoltre continua a non essere più obbligatoria l’indicazione nella fattura del costo della mano d’opera. In buona sostanza l’accollo di mutuo rappresenta certamente un mezzo di pagamento in grado di soddisfare le esigenze di cautela manifestate dal legislatore fiscale al fine di impedire “manovre” elusive.

Nicola Forte

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