L.F.1 – Competenza alla nomina degli esperti nel caso di fusione o scissione di società cooperative


Massima

1° pubbl. 9/09

Nel caso di fusione o scissione di cooperative l’esperto o gli esperti che devono redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501-sexies cod. civ. sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell’art. 2409-bis cod. civ..
Se la società incorporante, o una di quelle risultanti dalla fusione o scissione, sia una società cooperativa alla quale si applichino le norme delle s.p.a., l’esperto o gli esperti devono essere designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società.
Trova infatti piena applicazione, anche in materia di fusione o scissione, il richiamo operato dall’art. 2519 cod. civ. alle disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "L.F.1 – Competenza alla nomina degli esperti nel caso di fusione o scissione di società cooperative"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti