L.E.9 – Legittimità dell’emersione di un avanzo o di un disavanzo di fusione o scissione


Massima

1° pubbl. 9/10

La previsione contenuta nell’art. 2504-bis, comma 4 cod. civ., (richiamata per la scissione dall’art. 2506-quater, comma 1, ultimo periodo cod. civ.), nella parte in cui disciplina l’appostamento di eventuali disavanzi o avanzi di fusione o scissione, è volta esclusivamente a dettare un principio contabile e non anche a consentire che una di tali operazioni possa essere posta in essere con modalità che contemplino una rivalutazione o svalutazione di poste di bilancio, ovvero la creazione di nuove poste (avviamento), in deroga alle regole sostanziali del diritto societario.
Si ritiene pertanto che gli annullamenti di partecipazioni e le variazioni del capitale (a servizio o meno del concambio) non possano essere realizzati nell’ambito di una fusione o scissione se non nei limiti imposti dallo specifico procedimento nei quali sono inclusi e nell’integrale rispetto di tutte le norme positive che ordinariamente li disciplinano.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "L.E.9 – Legittimità dell’emersione di un avanzo o di un disavanzo di fusione o scissione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti