L.E.6 – Rinuncia alla facoltà di avocazione di cui all’art. 2505, comma 3, cc


Massima

1° pubbl. 9/09

Si ritiene legittimo, in conformità ai principi generali dell’ordinamento in ordine alla disponibilità dei diritti, che i soci delle società coinvolte rinuncino con la maggioranza di più del 95% del capitale sociale al diritto di avocare a sé la decisone di fusione per incorporazione di società interamente posseduta ai sensi dell’art. 2505, comma 4 cod. civ..
Quanto sopra si ritiene valido anche nell’ipotesi in cui le disposizioni dell’art. 2505, comma 3 cod. civ. si applichino per effetto del richiamo ad esse operato dall’art. 2505-bis, comma 3 cod. civ..

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