Massima
1° pubbl. 9/08
Individuazione dei possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto legittimati ad esprimere il consenso di cui all’art.
2506-ter, comma 4 cod. civ..
Nel procedimento di scissione (e per analogia in quello di fusione), per esonerare validamente l’organo amministrativo dalla redazione della situazione patrimoniale ex art.
2501-quater cod. civ. e dalla predisposizione della relazione illustrativa ex art.
2501-quinquies cod. civ., non è necessario il consenso di tutti i possessori di strumenti finanziari che diano un qualunque diritto di voto, come letteralmente proposto dall’art.
2506-ter, comma 4 cod. civ..
I possessori di strumenti finanziari legittimati a prestare il loro consenso sono esclusivamente quelli cui è attribuito uno specifico diritto di voto in ordine alle fusioni o scissioni, ovvero, un più ampio diritto di voto in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo o statuto.
In tal senso è infatti interpretata la disposizione di cui all’art.
10 della
VI Direttiva (82/891/CEE) della quale l’art.
2506-ter, comma 4 cod. civ. costituisce attuazione.