L'accordo delle parti e la consegna della cosa (contratto estimatorio)



Secondo l'opinione del tutto prevalente, il modo di disporre dell'art.1556 cod.civ. , ai sensi del quale "con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra..." vale ad introdurre un tipo di contratto qualificato dalla realità.

Non è sufficiente che si sia formato il consenso delle parti circa gli elementi essenziali del contratto: occorre che il tradens abbia fatto consegna di quanto dedotto nel contratto all'accipiens. La consegna non sostanzia dunque un'obbligazione posta a carico di una delle parti del contratto (come è possibile che accada in tema di compravendita), venendo piuttosto a scandire un momento del perfezionamento del congegno negoziale nota1.

Non pare sufficiente ad integrare il requisito della traditio, la consegna effettuata al vettore ex II° comma art.1510 cod.civ. , dettato in tema di vendita di cose mobili, ai sensi del quale tale condotta costituisce adempimento dell'obbligazione di consegna che grava sul venditore. Nel caso in considerazione la consegna svolge infatti il diverso ruolo di elemento perfezionativo del contratto. E' tuttavia salva la possibilità che il vettore rivesta la parallela qualità di mandatario o di rappresentante dell'accipiens. In questa ipotesi è evidente che, a tutti gli effetti, è come se le cose fossero state consegnate nelle mani dell'accipiens nota2.

Cosa riferire delle ipotesi di consegna simbolica (tradictio ficta: es. la consegna delle chiavi)?

Il caso è controverso. Un conto è parlare di costituto possessorio e di traditio brevi manu, forme dove la fittizietà della consegna non ne fa venir meno la materiale immediata disponibilità da parte del soggetto (es.: Primo vende le cose a Secondo, conservandone il possesso in qualità di accipiens ). Altra cosa è ipotizzare forme di consegna simboliche, quali appunto la riferita consegna delle chiavi del locale ove si trovano le cose. Effettivamente in questa ipotesi non si verifica quella materiale apprensione che sembra essere il presupposto del perfezionamento della figura negoziale in considerazione nota3.

Note

nota1

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Cfr. Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.219.
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Ne deriva che le spese per la consegna ed i rischi della merce durante il trasporto sono a carico del tradens : Balbi, Il contratto estimatorio, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1960, p.73; Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p.58; Visalli, Il contratto estimatorio nella problematica del negozio fiduciario, Milano, 1974, p.433.
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nota3

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Sembrerebbe perciò da escludere l'ammissibilità di forme solo simboliche di consegna: il perfezionamento del contratto richiede la materiale disponibilità della cosa: Balbi, cit., p.97 e Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.229.
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Bibliografia

  • BALBI, Il contratto estimatorio, Torino, Trattato Vassalli, VII, 1960
  • COTTINO, Del contratto estimatorio e della somministrazione, Bologna-Roma, Comm. cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, 1970
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • VISALLI, Il contratto estimatorio nella problematica del negozio fiduciario, Milano, 1974

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