Di fondamentale importanza, ai fini della comprensione dell'essenza del diritto di servitù, è la nozione di
utilità nota1.
L'utilità consiste
non solo in un'accresciuta funzionalità, ma anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante (art.
1028 cod.civ. ). Pertanto è possibile dare vita ad una
servitus altius non tollendi che non consente di costruire o elevare ulteriormente la costruzione sul fondo vicino, per assicurare la vista del panorama che si possa godere da una casa.
L'utilità può anche non essere attuale al momento della costituzione della servitù (si veda il caso della servitù per vantaggio futuro di cui all'articolo
1029 cod.civ.).
L'utilità è connotata da due caratteristiche:
- la stabilità , intesa come permanenza. Si tratta di una qualificazione che non deve essere intesa come perpetuità del diritto, bensì come durevolezza e continuità dell'utilità;
- la predialità, il che significa che l'utilità deve essere riconnessa ai fondi in quanto tali e non soggettivamente alle persone dei proprietari dei fondi nota2. Ad un siffatto concetto di utilità si ispira la possibilità di configurare le cosiddette servitù industriali e la distinzione tra queste e le servitù aziendali nota3.
Per poter rispettare il carattere della predialità, l'utilità deve essere ricondotta al fondo e non all'attività industriale in sè considerata.
La giurisprudenza ha così distinto servitù aziendali (inammissibili in quanto prive di predialità
nota4) da servitù industriali in senso stretto (ammissibili).
Esempio di servitù aziendale sarebbe la pattuizione che stabilisse a carico del titolare di un fondo un divieto di concorrenza a vantaggio dell'industria o commercio che avesse sede nel fondo vicino.
Soltanto quando il fondo dominante fosse stato ugualmente adattato alla destinazione industriale tale tipo di servitù sarebbe ammissibile (Cass. Civ. Sez. II,
3852/77)
nota5. Si pensi al caso dello stabilimento di produzione di mattoni fabbricati con le terre che si trovano sul fondo servente. In tal caso sarebbe ammissibile porre un limite connesso alla natura del fondo rispettando così il requisito della predialità (Cass. Civ. Sez. II,
11064/94 )
nota6. Non potrebbe dirsi altrettanto quando la servitù di non concorrenza fosse costituita a vantaggio di un'azienda non funzionalmente e strutturalmente collegata con il fondo (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
869/2015 in riferimento ad ipotesi in cui un cortile era stato adibito a deposito di materiali ferrosi a servizio di una fonderia confinante).
Note
nota1
Comporti, Le servitù prediali, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.160, giustamente avverte come sia errato considerare l' utilitas come un requisito o il contenuto della stessa servitù. In tal senso si vedano p.es. Cariota Ferrara, Delle servitù prediali, in Comm. cod. civ., a cura di D'Amelio-Finzi, Firenze, 1942, p.730; Barbero, Tipicità, predialità e indivisibilità nel problema dell'identificazione delle servitù, in Foro pad., 1957, I, p.1042. Al contrario, secondo l'Autore da ultimo citato, l'utilità rappresenterebbe la ragione giustificativa per la quale sorge la servitù. Non dunque contenuto, ma piuttosto limite al contenuto. La servitù potrebbe sorgere soltanto se fosse presente l'utilità oggettiva del fondo dominante rispetto al contenuto della servitù.Si veda anche Alvino, Il concetto e le caratteristiche della "utilitas" nella servitù, in Giust. civ., 1976, I, p.806.
topnota2
Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.250; Burdese, Servitù prediali, Milano, 1960, p.135; Messineo, Le servitù, Milano, 1949, p.20.
top2nota3
V. Ajello, Sulla differenza tra servitù industriale ed aziendale, in Giur. agraria it., 1976, pp.155 e ss..
top3nota4
In dottrina si confrontino, tra gli altri, Biondi, Servitù industriali e servizi aziendali, in Foro pad., 1958, I, p.763; Matteucci, Delle c.d. servitù irregolari ed in particolare delle servitù aziendali, in Foro it., 1956, I, p.156.
top4nota5
Si veda p.es. Malfatti Letta, Le servitù industriali, in Giust. civ., 1983, p.245.
top5nota6
Così Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.251; Loiacono, Servitù di non concorrenza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1952, pp.232 e ss..
top6Bibliografia
- AJELLO, Sulla differenza tra servitù industriale ed aziendale, Giur.agr. it., 1976
- ALVINO, Il concetto e le caratteristiche della "utilitas" nella servitù, Giust. civ., t. I, 1976
- BARBERO, Tipicità, predialità e indivisibilità nel problema dell'identificazione delle servitù, Foro pad., I, 1957
- BIONDI, Servitù industriali e servizi aziendali, Foro pad., I, 1958
- BURDESE, Servitù prediali, Milano, Trattato dir.civ., 1960
- CARIOTA - FERRARA, Delle servitù prediali, Comm.cod.civ., 1942
- COMPORTI, Le servitù prediali, Torino, Trattato dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- LOJACONO, Servitù di non concorrenza, Riv. trim. dir. e proc. civ., 1952
- MALFATTI LETTA, Le servitù industriali, giust.civ., 1983
- MATTEUCCI, Delle c.d. servitù irregolari ed in particolare delle servitù aziendali, Foro it., I, 1956