I.L.1 – Effetti del deposito nel registro imprese di un atto di cessione di partecipazione


Effetti del deposito nel registro imprese di un atto di cessione di partecipazione effettuato in violazione dei limiti statutari al suo trasferimento

Massima

1° pubbl. 9/09
La cessione di partecipazione avvenuta in violazione degli eventuali limiti statutari al suo libero trasferimento (art. 2469 cod. civ.: prelazione, gradimento, divieto assoluto, ecc.) è inefficace, pertanto la stessa non legittima l’esercizio dei diritti sociali da parte del cessionario, ancorché depositata nel registro imprese ai sensi dell’art. 2470, comma 1 cod. civ. (nel testo novellato dal D.L. 185/2008).
In ciò nulla è cambiato rispetto al sistema previgente la novella, in quanto anche in vigenza della vecchia disposizione di cui all’art. 2470, comma 1 cod. civ., l’eventuale illegittima iscrizione al libro soci di un atto di cessione di partecipazione avvenuto in violazione dei limiti statutari non legittimava l’esercizio dei diritti sociali.

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