Effetti del deposito nel registro imprese di un atto di cessione di partecipazione effettuato in violazione dei limiti statutari al suo trasferimentoMassima
1° pubbl. 9/09
La cessione di partecipazione avvenuta in violazione degli eventuali limiti statutari al suo libero trasferimento (art.
2469 cod. civ.: prelazione, gradimento, divieto assoluto, ecc.) è inefficace, pertanto la stessa non legittima l’esercizio dei diritti sociali da parte del cessionario, ancorché depositata nel registro imprese ai sensi dell’art.
2470, comma 1 cod. civ. (nel testo novellato dal D.L. 185/2008).
In ciò nulla è cambiato rispetto al sistema previgente la novella, in quanto anche in vigenza della vecchia disposizione di cui all’art.
2470, comma 1 cod. civ., l’eventuale illegittima iscrizione al libro soci di un atto di cessione di partecipazione avvenuto in violazione dei limiti statutari non legittimava l’esercizio dei diritti sociali.