I.G.42 - Rinuncia all’obbligo di deposito della situazione patrimoniale ex art. 2482 bis, comma 2, cc


Massima

1° pubbl. 9/10

Ove l’atto costitutivo non preveda l’esenzione dall’obbligo di depositare presso la sede sociale la situazione patrimoniale ex art. 2482-bis, comma 2 cod. civ., almeno otto giorni prima dell’assemblea, spetterà comunque ai soci il diritto di rinunciare all’unanimità a tale preventivo deposito, trattandosi di un obbligo informativo posto a carico dell’organo amministrativo nell’esclusivo interesse dei medesimi soci.
La rinuncia potrà avvenire anche in assemblea e può avere ad oggetto esclusivamente il preventivo deposito della relazione sulla situazione patrim.

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