I.B.28 - Soggetti legittimati ad attuare il procedimento di decisione dei soci mediante consultazione o consenso scritto


Massima

1° pubbl. 9/10

Il codice civile non si preoccupa di individuare in alcun modo i soggetti legittimati ad attuare il procedimento di decisione dei soci mediante consultazione scritta o consenso scritto, né di rimettere tale individuazione all’autonomia statutaria.
Stante quanto sopra si può ritenere che lo statuto possa disciplinare con la più ampia autonomia la materia.
Sarà così possibile attribuire il potere di attuare il procedimento di decisione mediante consultazione o consenso scritto ad uno o più amministratori e/o sindaci e/o soci.

In assenza di una specifica previsione statutaria la competenza spetterà ai medesimi soggetti cui la legge attribuisce il potere di determinare gli argomenti da sottoporre all’approvazione dei soci (art. 2479, comma 1 cod. civ.) e cioè ai singoli amministratori e a una maggioranza dei soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

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