H.G.3 - Fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446, i comma, cc


Massima

1° pubbl. 9/04

I fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società di cui gli amministratori devono dare conto in assemblea ai sensi dell’art. 2446, primo comma cod. civ., consistono in fatti che incidono sulle prospettive future della società e quindi sulla previsione di andamento della stessa (ad esempio: stipulazione di un importante contratto), possono anche riguardare eventi sopravvenuti che abbiano inciso sulla entità della perdita riducendola o aumentandola.

In ogni caso il capitale, ai sensi del secondo comma dell’art. 2446 cod. civ., o dell’art. 2447 cod. civ., deve essere ridotto sempre in proporzione delle perdite accertate e l’accertamento delle perdite è affidato ad un documento contabile quale è la relazione sulla situazione patrimoniale della società e non al resoconto orale degli eventi sopravvenuti effettuato nella riunione assembleare da parte degli amministratori.

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