L'art.
2251 cod. civ. prevede espressamente che
nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Ciò importa l'adozione della forma scritta ad substantiam actus quando il conferimento abbia ad oggetto diritti reali immobiliari (
art.1350 cod. civ. )
nota1. Per il resto invece le parti potranno concludere il vincolo sociale liberamente, vale a dire tanto verbalmente, quanto per fatti concludenti.
L'inciso del predetto
art.2251 cod.civ. peraltro solleva alcuni dubbi interpretativi: la presenza di questi conferimenti imporrà la forma scritta per l'intero contratto o solo per l'atto di trasferimento del bene conferito? Diverse sarebbero le conseguenze: se si optasse infatti per la prima ipotesi, in mancanza della forma richiesta, occorrerebbe ritenere invalido l'intero contratto sociale (Cass. Civ. Sez. I,
5862/87 )
nota2; viceversa se si accogliesse la seconda soluzione l'atto di società sarebbe valido anche se stipulato oralmente, ma non sfuggirebbe alla sanzione della nullità la partecipazione del socio che non avesse effettuato il conferimento per iscritto. La caducazione dell'intero contratto sociale potrebbe conseguire ex
art.1420 cod.civ. solo se risultasse che, nell'accordo plurilaterale concluso, la partecipazione di quel determinato socio fosse stata prevista come essenziale per il raggiungimento dello scopo sociale (Cass. Civ. Sez. I,
998/63 )
nota3.
Prescindendo da questi aspetti, l'esigenza di una forma peculiare potrebbe emergere dalla necessità che dell'atto costitutivo della società si dia pubblicità nelle forme di legge, ciò di cui ci occuperemo separatamente.
Note
nota1
Qualora oggetto del conferimento fosse un'azienda commerciale, la forma dello scritto sarebbe invece imposta dall'art.
2556 cod.civ. il cui I comma la prevede ad probationem tantum, essendo tuttavia necessario l'atto pubblico o la autenticazione notarile ai fini del deposito dell'atto presso il Registro delle imprese .
top1nota2
In questo senso parte della dottrina: Romano Pavoni, Teoria delle società, Milano, 1953, p. 415; Ferrara, Gli imprenditori e le società, Milano, 1975, p. 214.
top2nota3
Così Galgano, Le società in genere. Le società di persone, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1982, p. 171; Cottino, Considerazioni sulla disciplina dell'invalidità del contratto di società di persone, in Riv. dir. civ., vol. I, 1963, p. 286; Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 80.
top3Bibliografia
- COTTINO, Consideraz.sulla disciplina dell'invalidità del contratto di soc.di persone, Riv. dir. civ., I, 1963
- DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
- FERRARA, Gli imprenditori e le società, Milano, 1975
- GALGANO, Le società in genere, le società di persone, Milano, Tratt.dir.civ.e comm. dir. da Cicu e Messineo, 1982
- ROMANO PAVONI, Teoria delle società, Milano, 1953
Prassi collegate
- Quesito n. 637-2006/C, Conservazione a raccolta degli atti costitutivi di società semplice