Esecuzione in forma specifica: ambito di applicabilità ed efficacia della sentenza ex art. 2932 cod.civ



Non sempre il ricorso alla pronunzia costitutiva, succedaneo del contratto non definitivo (art. 2932 cod. civ.), risulta invocabile: per i contratti che deducono un facere infungibile è agevolmente intuibile che non abbia senso l'emissione di una sentenza sostitutiva della volontà di quel contraente che, successivamente, non può certo essere costretto ad eseguire la prestazione (Cass. Civ. Sez. II, 5922/79).
Neppure sembra utilizzabile il rimedio per i contratti reali, nei quali alla prestazione del consenso si affianca, ai fini del perfezionamento del contratto, anche la materiale dazione della res (es.: contratto di mutuo, di comodato) nota1. La promessa di dare a mutuo è tuttavia prevista all'art. 1822 cod. civ. dall'inadempimento della medesima deriveranno gli effetti ordinari nota2.
Non è parimenti invocabile l'azione nell'ipotesi di mera rinunzia abdicativa: ad essa infatti non segue nessuna obbligazione di trasferimento (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 36224/2023).
Quanto al formalismo della stessa, in difetto di previsione legale ad substantiam per il contratto definitivo, dovrà ritenersi operante il principio di libertà della forma (Cass. Civ. Sez. III, 3980/81).
Cosa dire dell'ipotesi in cui il contratto contenga una condizione sospensiva o un termine finale destinati ad incidere sulla efficacia dell'obbligazione afferente al consenso traslativo? In tutti i casi in cui l'atto non possa essere considerato ancora efficace, non risulta praticabile il rimedio in parola (cfr.Cass. Civ., Sez. II, 22343/2019).
Neppure nell'ipotesi "classica" del contratto preliminare deducente beni immobili l'emanazione della sentenza costitutiva è sempre praticabile: si pensi all'ipotesi della negoziazione avente ad oggetto un edificio da costruire che poi venga realizzato in maniera del tutto difforme (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 28293/2021).

Si pensi inoltre all'influenza delle norme che impongono menzioni urbanistiche, che debbono a pena di nullità essere contenute negli atti di trasferimento della proprietà ed alla possibilità che esse vengano eluse per il tramite della fattispecie complessa di preliminare inadempiuto/sentenza ex art. 2932 cod.civ. . La questione sarà oggetto di esame specifico.
Dubbi relativi alla praticabilità del rimedio ex art. 2932 cod. civ. possono sussitere anche nel caso in cui una delle parti possieda una consistenza soggettivamente complessa, tanto nell'ipotesi in cui tale complessità attenga alla parte promissaria acquirente (Cass. Civ. Sez. II, ord. 254/2022; Cass. Civ. Sez. II, 6480/97; tuttavia si veda, per il caso di più coeredi, alcuni soltanto dei quali abbiano agito in giudizio, Cass. Civ., Sez. VI-II, 21609/2017 che ha deciso nel senso della praticabilità del trasferimento), quanto nel caso in cui la pluralità soggettiva concerna i promittenti alienanti, come accade per un bene in comunione (in senso negativo si veda Cass. Civ. Sez. Unite, 7481/93; Cass. Civ. Sez. III, 9091/04; cfr. Cass. Civ. Sez.II, 6308/08 nonché Cass. Civ., Sez. VI-II, 21938/2018 che hanno sancito l'impraticabilità dell'emissione di sentenza costitutiva nell'ipotesi in cui il bene sia stato promesso in vendita dal mero titolare di una quota dello stesso. Per un ripensamento, in senso contrario, si veda tuttavia Cass. Civ. Sez. II, 2110/2021) nota3. La questione investe anche l'ipotesi inversa, con riferimento alla domanda, eventualmente introdotta in via riconvenzionale da uno soltanto dei contitolari del bene promesso in vendita, di risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente. In detta ipotesi è stata negata la legittimazione attiva della parte convenuta nel giudizio instaurato per ottenere l'emanazione della pronunzia costitutiva ex 2932 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. II, 171/02).
Sempre con riferimento all'elemento soggettivo relativo all'individuazione degli obbligati si può considerare la sorte del contratto preliminare con il quale i soci si vincolino in ordine al compimento di un'operazione straordinaria (fusione, scissione, trasformazione). Si tratta di atti che non fanno capo ai soci, ma alla società in quanto tale, dotata di una propria consistenza soggettiva distinta. In base a tale considerazione è stata negata la possibilità di esecuzione in forma specifica del preliminare di trasformazione perfezionato dai soci (Cass. Civ., Sez. I, 13904/12). Cosa dire invece nell'ipotesi in cui la società promissaria acquirente si sia sciolta? E' stato deciso nel senso del subingresso pro quota nel relativo diritto di ciascuno dei soci (Cass. Civ., Sez. I, 22988/2014). Invece neppure l'intento del curatore di sciogliersi dal vincolo può impedire l'emissione della pronunzia, quando il giudizio sia stato intrapreso dalla parte promissaria precedentemente al fallimento della promittente (Cass. Civ. Sez. I, 25049/2021).

Occorre inoltre darsi carico degli eventuali divieti di legge in ordine alla consecuzione degli effetti traslativi propri del contratto definitivo eventualmente sopravvenuti nel tempo successivo alla stipulazione del contratto preliminare. Si pensi alla promessa di vendere una porzione di terreno che poi viene abusivamente lottizzato. In tal caso il contratto preliminare non è nullo, ma il risultato vietato non può certo essere conseguito per il tramite della pronunzia costitutiva di cui all'art.2932 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 4522/08).

Quanto poi ai terzi (tali rispetto all'accordo preliminare originario) aventi causa dal promittente alienante, è chiaro che l'eventuale pronunzia costitutiva sarà loro opponibile, a condizione che la domanda giudiziale sia stata trascritta prima dell'atto di trasferimento del bene immobile. Non altrettanto è a dirsi, tuttavia, per quanto attiene al parallelo eventuale profilo risarcitorio, dal momento che la relativa domanda non può che fondarsi sulle conseguenze pregiudizievoli della condotta dolosa o colposa posta in essere da un soggetto determinato (Cass. Civ., Sez. II, 8029/2014).

Note

nota1

In tal senso Satta, L'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, in Foro it., 1950, vol. IV, pp. 76 e 77; Giampiccolo, voce Comodato e mutuo, in Tratt.dir. civ., diretto da Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1972, p. 116; Fragali, Il contratto preliminare, in Comm. cod. civ. diretto da D'Amelio-Finzi, vol. IV, Firenze, 1966, p. 465. Contra Forchielli, I contratti reali, Milano, 1952, pp. 177 e ss. e Di Majo, L'esecuzione del contratto, Milano, 1967, p. 349. Questi ultimi reputano ammissibile l'emissione della sentenza costitutiva anche in queste ipotesi, poichè si riferirebbe all'accordo, pur sempre presente nei contratti reali. Occorrerebbe in seguito, per conseguire la cosa, proporre distinta azione ai sensi dell'art. 2930 cod. civ. .
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nota2

Cfr. Rascio, Contratto di finanziamento: apertura di credito o promessa di mutuo?, in Diritto e giurisprudenza, 1957, p. 398; Teti, Il mutuo, in Tratt.dir.priv., a cura di Rescigno, vol. XII, p. 655.
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nota3

Al riguardo v. Sacco, Il contratto, in Tratt.dir.civ., diretto da Rescigno, vol. II, Torino, 1993, p. 55; Jarach, Fallimento di uno dei comproprietari promittenti venditori ed inamissibilità dell'azione ex art. 2932 c.c., in Il Corriere giuridico, 1999, n. 9, p. 1109; Masucci, Preliminare di vendita di bene parzialmente altrui ed esecuzione in forma specifica parziale: il punto delle Sezioni unite, in Giur.it., 1994, vol. I, t. 1, p. 885.
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Bibliografia

  • DI MAJO, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967
  • FORCHIELLI, I contratti reali, Milano, 1952
  • FRAGALI, Il contratto preliminare , Firenze, Comm.cod.civ. dir.D'Amelio Finzi, IV, 1966
  • GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
  • JARACH, Fallimento di uno dei comproprietari promittenti venditori ed inammissibilità dell'azione ex art. 2932 c.c., Il corriere giuridico, 9, 1999
  • MASUCCI, Preliminare di vendita di bene parzialmente altrui ed esecuzione in forma specifica parziale: il punto delle Sezioni Unite, Giur. it., I, 1994
  • RASCIO, Contratto di finanziamento: apertura di credito o promessa di mutuo?, Diritto e giurisprudenza, 1957
  • SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, X, 1993
  • SATTA, L'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, Foro it., IV, 1950
  • TETI, Il mutuo, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, XII, 1985

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  • Quesito n. 126-2012/I, Preliminare di cessione di partecipazioni di srl e pubblicità

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