Differenza tra la sanatoria di cui al ii comma art. 2379 bis cod. civ. e la sanatoria di cui al comma vii dell'art. 2377 cod. civ




L'art. 2379 bis cod. civ. prevede la possibilità di sanare le deliberazioni assembleari nulle a causa della mancata verbalizzazione di quanto accaduto nel corso dell'adunanza. L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può infatti essere sanata in esito all'esecuzione della detta operazione materiale eseguita prima che abbia luogo la successiva adunanza assembleare. In tal caso la deliberazione produce effetto a far tempo dalla data in cui è stata assunta (sia pure fatti salvi i diritti dei terzi che in buona fede l'avessero ignorata).

Il VII comma dell'art. 2377 cod. civ. , dettato invece in materia di deliberazioni semplicemente annullabili, dispone (analogamente facendo salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita) che l'annullamento non possa aver luogo se la deliberazione impugnata viene sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. La disposizione rinviene ulteriore applicazione in forza del richiamo ad essa contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2379 cod. civ. (riguardando dunque anche le ipotesi di "nullità" di cui alla norma appena citata, sia pure previa valutazione di compatibilità).

Le due ipotesi sono assolutamente divergenti:

a) mentre la sanatoria di cui alla prima delle riferite norme postula la seppur tardiva esecuzione della semplice attività materiale consistente nella verbalizzazione di quanto accaduto nel corso dell'adunanza, quella di cui all'art. 2377 cod. civ. richiede invece una vera e propria rinnovazione del procedimento. Dovrà aver nuovamente luogo la convocazione dell'organo assembleare, come aver effettivamente luogo l'adunanza, la quale dovrà poi validamente deliberare, addivenendosi per tale via alla sostituzione della precedente delibera viziata.

b) quanto all'elemento cronologico, la tardiva verbalizzazione di quanto accaduto in assemblea può aver luogo efficacemente ex art.2379 bis cod. civ. soltanto nel tempo che precede la susseguente adunanza assembleare; la sanatoria di cui all'art. 2377 cod. civ. può intervenire sempre e comunque, ancorchè antecedentemente rispetto al passaggio in giudicato della pronunzia che abbia statuito l'invalidità della deliberazione;

c) quanto infine al profilo effettuale, ordinariamente la sanatoria conseguente alla rinnovazione ex VII comma art. 2377 cod. civ. non possiede efficacia retroattiva. Ciò è escluso dal modo di disporre dell'ultimo comma della norma, a mente del quale rimangono salvi i diritti acquisiti dai terzi (senza specificare se in buona fede o meno) sulla base della deliberazione sostituita. Tuttavia, nella misura in cui la sanatoria in parola può rinvenire applicazione ad una deliberazione nulla ex art. 2379 cod. civ. , essa potrà ben sortire efficacia retroattiva. Questo perchè da un lato l'art. 2379 cod. civ. non richiama l'VIII comma dell'art. 2377 cod. civ. , dall'altro il II comma dell'art. 2379 bis cod. civ. fa semplicemente salvi i diritti dei terzi che in buona fede abbiano ignorato la deliberazione.

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