Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 26


CAPO III Disposizioni relative alla disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero
1. Le norme del D.Lgs.Lgt. 19 marzo 1945, numero 117, riguardanti la disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero non si applicano nei confronti degli immobili che siano destinati ad uso di albergo, pensione o locanda, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le norme indicate nel comma precedente cessano di aver vigore nei confronti degli immobili precedente adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda che sono stati distrutti o danneggiati in maniera da essere inservibili all'uso al quale erano destinati e che vengono successivamente ricostruiti, qualunque destinazione essi ricevano.

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