D.M. 6-7-1994, abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 24, D.M. 17 febbraio 2009, n. 29


Modalità di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

ART. 1 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

[1. Le domande di iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U. o nell'apposita sezione dello stesso elenco generale previsto dal successivo art. 113 T.U. devono essere presentate, a firma del legale rappresentante della società, all'Ufficio italiano dei cambi, in conformità dell'allegato modulo UIC/AR-A.
2. Le domande di iscrizione nella sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 155, comma 4 T.U. devono essere presentate, sempre a firma del legale rappresentante della società, all'Ufficio italiano dei cambi, in conformità dell'allegato modulo UIC/AR-B].
(Il presente decreto è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 24, D.M. 17 febbraio 2009, n. 29)

ART. 2 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

[1. Le società di nuova costituzione, tenute ad iscriversi nell'elenco generale o nelle relative sezioni, devono presentare la domanda di iscrizione entro sessanta giorni dall'avvenuta omologa dell'atto costitutivo e relativo statuto sociale da parte del competente tribunale.
2. Lo stesso termine ed analoghe modalità si applicano alle società già costituite per le quali l'obbligo di iscrizione deriva da mutamenti dell'oggetto sociale.
3. L'obbligo per l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 113 T.U. ricorre altresì per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività finanziaria e attività di natura diversa al verificarsi della sussistenza dell'esercizio in via prevalente delle attività di cui all'art. 106, comma 1 T.U., accertata in conformità delle disposizioni del decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994. Il termine di sessanta giorni per l'inoltro delle domande di iscrizione decorre dalla data di approvazione dell'ultimo bilancio].
(Il presente decreto è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 24, D.M. 17 febbraio 2009, n. 29)

ART. 3 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

[1. L'istanza di iscrizione deve riportare:
a) denominazione della società, natura giuridica, sede legale e amministrativa (nonché sede della direzione centrale ove diversa dalla sede legale), codice fiscale e complete generalità del legale rappresentante;
b) capitale sociale versato;
c) dichiarazione di sussistenza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di professionalità degli esponenti delle società di cui all'art. 106, comma 1, T.U.;
d) indicazione delle attività finanziarie esercitate o da esercitare;
e) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché indicazione del fondo di garanzia monetario e competenza territoriale, con riguardo ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.
2. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:
a) atto costitutivo, comprensivo dello statuto sociale;
b) copia del provvedimento di omologa;
c) ultimo bilancio approvato; per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 3, i bilanci degli ultimi due esercizi chiusi.
(Il presente decreto è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 24, D.M. 17 febbraio 2009, n. 29)

ART. 4 - ISCRIZIONE

[1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base delle informazioni acquisite e dei documenti prodotti, provvede all'iscrizione nell'elenco generale e nelle relative sezioni ovvero nega - entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda o delle eventuali informazioni complementari richieste - l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione alla società istante].
(Il presente decreto è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 24, D.M. 17 febbraio 2009, n. 29)

ALLEGATI
Si omettono gli allegati.

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