D.M. 6-7-1994, abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 24, D.M. 17 febbraio 2009, n. 29


Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico

ART. 1 - DEFINIZIONI

[1. Nel presente decreto si intende per:
a) "testo unico" il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) "intermediari finanziari" i soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 106 del testo unico;
c) "carte di credito" le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento in moneta posticipato rispetto alla transazione;
d) "carte di debito" le carte che realizzano una mera funzione di trasmissione della moneta dando luogo ad un regolamento contestuale alla transazione].
(Il presente decreto è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 24, D.M. 17 febbraio 2009, n. 29)

ART. 2 - ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO SOTTO QUALSIASI FORMA

[1. Per attività di finanziamento sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività ricomprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:
a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti;
c) credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito. Fanno eccezione le fideiussioni e altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.
(Periodo aggiunto dal D.M. 28 giugno 1996)].
(Il presente decreto è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 24, D.M. 17 febbraio 2009, n. 29)

ART. 3 - ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI

[1. Per intermediazione in cambi si intende l'attività di negoziazione di una valuta, compresa la lira, contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta].
(Il presente decreto è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 24, D.M. 17 febbraio 2009, n. 29)

ART. 4 - ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO

[1. Per prestazione di servizi di pagamento si intende l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante:
a) incasso e trasferimento di fondi;
b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;
c) compensazione di debiti e crediti;
d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento, nel rispetto del divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'art. 11 del testo unico.
2. Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento le attività di:
a) recupero crediti;
b) trasporto e consegna di valori;
c) emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;
d) emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte di credito e di debito utilizzabili esclusivamente presso lo stesso.
(Comma così sostituito dal D.M. 1° settembre 1998)].
(Il presente decreto è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 24, D.M. 17 febbraio 2009, n. 29)

ART. 5 - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

[1. Le attività indicate negli articoli 2, 3 e 4 sono esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità.
2. In deroga al comma precedente, non configurano operatività nei confronti del pubblico le attività esercitate nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo; ai fini della definizione dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono "gruppo" si applica la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994 in materia di raccolta del risparmio. La deroga non trova applicazione in ipotesi di attività di finanziamento connessa con operazioni di acquisto di crediti da parte di società del gruppo ma vantati nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo.
3. Con riguardo all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, non configura altresì operatività nei confronti del pubblico l'attività svolta esclusivamente nei confronti dei soci da società con forma giuridica di cooperativa aventi non più di 50 soci. Tali limiti devono essere espressamente previsti dallo statuto sociale.
4. L'attività di credito al consumo si considera comunque esercitata nei confronti del pubblico anche quando è limitata all'ambito dei soci].
(Il presente decreto è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 24, D.M. 17 febbraio 2009, n. 29)

ART. 6 - ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI

[1. Per assunzione di partecipazioni si intende l'attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese.
2. L'assunzione di partecipazioni realizza una situazione di legame con le imprese partecipate per lo sviluppo dell'attività del partecipante; in tale attività è da ricomprendersi altresì l'impiego in partecipazioni a titolo di investimento di portafoglio. Si ha in ogni caso partecipazione quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.
3. Per aversi operatività nei confronti del pubblico, oltre alle condizioni previste dall'art. 5, comma 1, è necessario che le assunzioni di partecipazioni siano finalizzate all'alienazione e, per il periodo di detenzione, siano caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio].
(Il presente decreto è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 24, D.M. 17 febbraio 2009, n. 29)

ART. 7 - ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESERCITABILI

[1. Gli intermediari finanziari, oltre alle attività indicate agli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente decreto, possono esercitare, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le attività previste all'art. 1, comma 2, lettera f), del testo unico, numeri da 2 a 12 e n. 15].
(Il presente decreto è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 24, D.M. 17 febbraio 2009, n. 29)

ART. 8 - ATTIVITÀ STRUMENTALI E CONNESSE

[1. Gli intermediari finanziari possono esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte.
2. È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata; a titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:
a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
b) gestione di immobili ad uso funzionale;
c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
d) formazione e addestramento del personale.
3. È connessa l'attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata; a titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di:
a) informazione commerciale;
b) locazione di cassette di sicurezza].
(Il presente decreto è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 24, D.M. 17 febbraio 2009, n. 29)

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