D.M. 6-7-1994, abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 24, D.M. 17 febbraio 2009, n. 29


Determinazione, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei criteri in base ai quali sussiste l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività finanziarie di cui all'art. 106, comma 1

ART. 1

[1. Sono obbligati all'iscrizione in una apposita sezione dell'elenco generale tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale per i relativi adempimenti dell'Ufficio italiano dei cambi, i soggetti che esercitano, non nei confronti del pubblico, in via esclusiva una o più delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, T.U.
2. L'obbligo ricorre altresì a carico dei soggetti che esercitano dette attività, non nei confronti del pubblico, in via prevalente. La verifica di tale condizione va effettuata mediante la comparazione delle citate attività con quelle di natura diversa - industriale, commerciale o di servizi - esercitate dal medesimo soggetto].
(Il presente decreto è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 24, D.M. 17 febbraio 2009, n. 29)

ART. 2

[1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, di una o più delle attività finanziarie di cui all'art. 106, comma 1, T.U. sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate - inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate - sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla predetta lettera a), dei profitti derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi richiamati dall'art. 106, comma 1, T.U., sia superiore al 50% dei proventi complessivi.
2. Nei confronti degli intermediari esercenti la prestazione di servizi di pagamento o di intermediazione in cambi è sufficiente il verificarsi del presupposto di cui al precedente comma, lettera b)].
(Il presente decreto è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 24, D.M. 17 febbraio 2009, n. 29)

ART. 3

[1. All'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo del bilancio di esercizio di cui all'art. 2, comma 1, punto a) e relativi proventi di cui al successivo punto b) vanno sommati, ai fini della verifica della condizione di cui all'art. 1, comma 2:
a) l'ammontare delle attività, anche di natura non finanziaria, che assumono carattere di strumentalità unicamente rispetto ad una o più delle attività di cui all'art. 106, comma 1, T.U.;
b) l'ammontare delle attività finanziarie diverse da quelle di cui all'art. 106, comma 1, T.U., che sono richiamate dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12 e n. 15, T.U., qualora risultino, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, funzionali e correlate alle attività predette].
(Il presente decreto è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 24, D.M. 17 febbraio 2009, n. 29)

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