Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II del 2000 numero 31524/96 (30/05/2000)
La Convenzione europea dei diritti dell'uomo garantisce all'articolo 1 del Protocollo n. 1 che: "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni"; pertanto, l'occupazione da parte dello Stato di un fondo di proprietà privata per accessione invertita, alla quale la parte privata non ha potuto porre rimedio, integra violazione della citata disposizione.