Corte dei Conti, reg. Piemonte del 1999 numero 1058 (10/06/1999)


Secondo la giurisprudenza di cassazione occorre distinguere l'ipotesi in cui l'intervento sia di difficile esecuzione da quella in cui l'intervento sia di facile e rutinaria esecuzione. Nel secondo caso, provata dal paziente la non difficile esecuzione dell'intervento chiesto, incombe sul professionista l'onere di dimostrare che l'insuccesso del proprio intervento non è dipeso dal difetto di propria diligenza o perizia. Il caso in esame, per l'alta qualificazione delle strutture in cui si è svolto e per l'elevata competenza dei sanitari ospedalieri, non era tale da prospettare problemi di speciale difficoltà, compete quindi ai sanitari l'onere di dimostrare la correttezza del loro intervento in ogni momento stante il carattere prevalentemente omissivo del loro comportamento.Il comportamento dei sanitari si atteggia connotato da colpa grave, per imprudenza e imperizia, considerate anche le circostanze di fatto, nell'affrontare la situazione senza cardiotocografico e senza una costante presenza di personale medico presso la partoriente. Il ruolo nel reparto dei sanitari convenuti attribuiva loro il preciso dovere di coordinare "in vigilando" e "in committendo" l'intera equipe ostetrica. La "mala gestio" del giudizio civile da parte dell'amministrazione induce il collegio a far uso del potere riduttivo dell'addebito ai medici nella misura del 40% dell'importo complessivo contestato.

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