.
Mentre la normativa di cui agli artt.
1326 e ss. cod.civ. si applica ai contratti bilaterali o plurilaterali connotati da sinallagmaticità, ovvero in quelli nei quali i contraenti hanno uno scopo comune,
per i contratti con obbligazioni a carico del solo proponente la legge stabilisce che la proposta è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata (art.
1333 cod.civ. ),
semprechè nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi quest'ultima non la rifiuti. Bisogna chiarire che le obbligazioni a carico del solo proponente non comportano che l'atto venga compiuto per spirito di liberalità: difetta
l'animus donandi, pur importando per una sola delle parti un riflesso economicamente sfavorevole
nota1. Esempio della specie in discorso può considerarsi la fidejussione o il mandato di credito.
Si aggiunga che, coordinando la modalità di perfezionamento di cui all'art.
1333 cod.civ. con la necessità di particolari requisiti formali, risulta incompatibile con lo schema della proposta/mancato rifiuto unicamente la donazione (che deve risultare per atto pubblico alla presenza dei testimoni), mentre si reputa possibile concludere, secondo lo schema in esame, un contratto connotato da forma scritta
ad substantiam nota2.
Ciò costituisce una riprova di quanto sopra detto in relazione alla differenza tra contenuto economicamente posto a carico di una sola parte e atto di liberalità.
In dottrina si è discusso se la fattispecie in esame rientri a pieno titolo nell'ambito contrattuale: a tal proposito si è anche parlato di
contratto unilaterale (Cass. Civ. Sez. I,
2581/90 ) per evocare la struttura dell'atto
nota3.
Il nodo logico è quello del momento del perfezionamento del contratto: se si concludesse per l'unilateralità dell'atto ne dovrebbe seguire l'intervenuto perfezionamento dell'atto quantomeno nel momento in cui esso perviene a conoscenza dell'oblato. Il mancato rifiuto dell'oblato funzionerebbe al più come mero evento condizionale. Inoltre proprio per quanto appena detto, stante la struttura unilaterale della fattispecie, la non intenzionalità della condotta dell'oblato non potrebbe essere valutata: essa non varrebbe ad impedire comunque il perfezionamento dell'atto
nota4 .
Qualora si optasse invece per la bilateralità
nota5, il perfezionamento del contratto sarebbe connesso al mancato rifiuto nei termini previsti. La mancanza di rifiuto sarebbe apprezzabile come manifestazione tacita di volontà alla quale risulterebbe applicabile la disciplina dei vizi del volere, dell'incapacità, etc.
nota6.
Nello schema di cui all'art.
1333 cod.civ. , la giurisprudenza ha ritenuto che possa essere sussunta non soltanto
la fidejussione (Cass. Civ. Sez. I,
4646/97 ; Cass. Civ. Sez. I,
2581/90 ), ma anche
il patto con il quale viene conferito il diritto di prelazione senza alcun corrispettivo, il
patto di opzione egualmente senza che si faccia luogo alla corresponsione di un compenso. A questo proposito si pone un problema di non facile soluzione. Si è riferito
nota7 che una delle più rilevanti differenze tra proposta irrevocabile ed opzione risiede nel termine, che non può, nel primo caso, avere durata imprecisata. Se strutturassimo un'opzione secondo le modalità perfezionative di cui all'art.
1333 cod.civ. la differenza tra proposta irrevocabile ed opzione contrattuale sfumerebbe fino a non consentire un'adeguata differenziazione dei due casi. In questa ipotesi infatti da un lato la proposta sarebbe irrevocabile
ex lege non appena pervenuta a conoscenza dell'oblato, dall'altro non sarebbe previsto un termine all'efficacia della proposta, ciò che non risulta ammissibile secondo i principi generali in tema di proposta irrevocabile.
Occorre tuttavia notare che, per quanto attiene alla fattispecie in esame, la legge pone un termine alla facoltà di porre in essere il rifiuto, delimitando cronologicamente l'impegnatività della proposta.
Quanto poi agli effetti determinati dal vincolo contrattuale che si andasse ad istituire per effetto della peculiare fattispecie in considerazione, si deve trattare comunque di situazioni riconducibili al rapporto obbligatorio.
Non potrebbe dunque, il contratto così perfezionato, avere ad oggetto una attribuzione traslativa di diritti reali, a maggior ragione in favore di un soggetto terzo (cfr.
Cass. Civ. Sez. II, sent. 12967/2023).
Note
nota1
Analogamente Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.258.
top1nota2
Realmonte, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, responsabilità precontrattuale, in Il contratto in generale, t.2, in Trattato di dir.priv., Torino, 2000, p.125 e Ravazzoni, La formazione dei contratti, I, Milano, 1966, p.349.
top2nota3
Così in dottrina Sacco, La conclusione dell'accordo, in I contratti in generale, t.1, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.63, per il quale "la fattispecie di cui all'art.1333,2° comma è un contratto con unica dichiarazione" e Carresi, Il contratto con obbligazioni del solo proponente, in Riv.dir.civ., 1974, I, p.401, mentre Benedetti, Dal contratto all'atto unilaterale, Milano, 1969, p.185, Costanza, Il contratto atipico, Milano, 1981, p.84, Vitucci, I profili della conclusione del contratto, Milano, 1968, p.27 e Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000 qualificano l'ipotesi come atto unilaterale.
top3nota4
Questa sembra essere l'opinione del Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 221, che a questo fine associa la fattispecie di cui all'art.
1333 II comma con quella di cui all'art.
1327 cod.civ. .
top4nota5
In questo senso Tamburrino, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Milano, 1954, p.71, Galgano, Il negozio giuridico, t.1, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1988, p.70 e Segni, Autonomia privata e valutazione legale tipica, Padova, 1972, p.374.
top5 nota6
Sulla rilevanza delle incapacità e dei vizi del volere Segni, Autonomia privata e valutazione legale tipica, Padova, 1972, p.399.
top6nota7
Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.262.
top7Bibliografia
- BENEDETTI, Dal contratto all'negozio unilaterale, Milano, 1969
- CARRESI, Il contratto con obbligaz.del solo prop., Riv.dir.civ., I, 1974
- COSTANZA, Il contratto atipico, Milano, 1981
- GALGANO, Il negozio giuridico, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, 1988
- RAVAZZONI, La formazione del contratto, Milano, I, 1966
- REALMONTE, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, Torino, Trattato di diritto privato, XIII, 2000
- SACCO, La conclusione dell'accordo, Torino, I contratti in generale, I, 1999
- SEGNI, Autonomia privata e valutazione legale tipica, Padova, 1972
- TAMBURRINO, I vincoli unilaterali nella formazione progres. del contratto, Milano, 1954
- VITUCCI, I profili della conclusione del contratto, Milano, 1968