Circolare N.35/E, Detrazione per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer


Roma, 16 luglio 2009

OGGETTO: Detrazione per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer – Articolo 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5

Premessa

L'art. 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, nel quadro delle misure antirecessione, riconosce a coloro che fruiscono dell'agevolazione prevista in materia di ristrutturazioni edilizie " limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo e' cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244." La detrazione "da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro".

1. I SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE

La nuova detrazione, come si evince dalla formulazione della norma, è ancorata alla fruizione dell'altro beneficio fiscale previsto dall'art. 1 Legge 27 dicembre 1997 n. 449 relativamente, però, ai soli "…interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data…".

Ciò comporta che il contribuente che voglia fruire del nuovo beneficio fiscale, in ossequio a quanto disposto dal decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici del 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, recante il Regolamento attuativo per poter beneficiare delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, deve aver eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione di quest'ultima agevolazione.

In particolare, deve aver inviato, anche in data anteriore all'1° luglio 2008, al Centro Operativo di Pescara l'apposita comunicazione, indicando, nel riquadro riservato ai "Dati Relativi ai Lavori di Ristrutturazione", come data di inizio lavori l'1.07.2008 ovvero una data ad essa posteriore.

Come ulteriore requisito per la fruizione della detrazione in commento, il legislatore richiede tuttavia che il contribuente, dopo l'invio della dovuta comunicazione di inizio lavori, abbia effettivamente sostenuto spese di ristrutturazioni per le quali possa beneficiare della detrazione del 36 per cento.

2. GLI INTERVENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE

Nel limitare la fruizione del nuovo beneficio "….agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su unità immobiliari residenziali..." per i quali si gode della detrazione prevista dal richiamato art. 1, il legislatore ha implicitamente escluso il beneficio de quo nei casi in cui gli interventi di ristrutturazione abbiano ad oggetto parti comuni degli edifici o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o, infine, riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

Inoltre, in considerazione del riferimento puntuale del legislatore alla Legge 449 del 1997, l'agevolazione prevista per l'acquisto dei mobili non potrà essere fruita nell'ipotesi di acquisto dell'unità abitativa residenziale dall'impresa costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell'immobile.

Pertanto essa è collegata ai soli interventi, effettuati esclusivamente su unità immobiliari residenziali, relativi a:
  • manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
  • restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
  • ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
La scrivente ha precisato la diversa portata di ciascuna categoria di intervento con circolare 24 febbraio 1998, n. 57.
Per completezza, si osserva che il regime agevolativo previsto per gli interventi di cui all'art. 1 della Legge 449/1997 è stato, da ultimo disciplinato dall'articolo 1, comma 17, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), come modificato dall'articolo 2, comma 15, della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008), che ha disposto la proroga della detrazione IRPEF nella misura del 36% delle spese di ristrutturazione sostenute fino al 31 dicembre 2011 e comunque per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo (è prevista la possibilità di ripartizione in 5 o 3 rate nel caso di contribuenti di età non inferiore, rispettivamente, a 75 e 80 anni).

3. I BENI AGEVOLABILI

La detrazione in argomento è relativa alle spese sostenute per l'acquisto di:
  • Mobili;
  • Elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+;
  • Apparecchi televisivi;
  • Computer.
Ai fini della fruizione del beneficio, la norma richiede che detti beni siano tutti finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione e che l'acquisto sia effettuato dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009.

Per espressa previsione normativa, l'agevolazione in commento non spetta in caso di acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, atteso che per tali elettrodomestici resta confermata la detrazione prevista dall'art. 1, comma 353, della legge n. 296 del 2006, come prorogata dal comma 20 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Quest'ultima detrazione, pari al 20 per cento delle spese, documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2010 per la sostituzione di frigoriferi, di congelatori e delle loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, è, però, cumulabile con il beneficio introdotto dall'art. 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5.

4. AMMONTARE DELLA SPESA DETRAIBILE

Il secondo comma dell'art. 2 del D.L. 5/2009 precisa che "La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e' calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.".

Ne consegue che il predetto importo massimo detraibile dovrà essere riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, prescindendo, pertanto, dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Al contribuente, invece, che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative, e sempreché per ognuna di esse abbia espletato gli adempimenti richiesti per fruire del beneficio previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il diritto al beneficio di cui all'art. 2 del Decreto in commento, dovrà essere riconosciuto più volte così che l'importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

5. ADEMPIMENTI

Il legislatore, poi, nel legare le due agevolazioni, più volte menzionate, richiede che anche per l'acquisto dei beni finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione il pagamento avvenga tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

6. MONITORAGGIO DELL'AGEVOLAZIONE

L'ultimo comma dell'art. 2, prevede che il Ministro per lo Sviluppo economico effettui il monitoraggio degli effetti economici derivanti dall'applicazione dell'agevolazione in questione sul il settore interessato. A tal fine, il richiamato Ministero dovrà promuovere un protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi, con l'obiettivo di verificare il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere stesse, nonché il mantenimento delle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

La norma dispone, inoltre, l'emanazione da parte dello stesso Ministero di un decreto che stabilisca le modalità da attuare per realizzare la vigilanza sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.

La disposizione di cui al comma 3, finalizzata a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle filiere produttive e distributive, non subordina all'adozione dei provvedimenti indicati l'applicazione del beneficio fiscale, il quale è comunque applicabile agli acquisti effettuati a partire dal 7 febbraio 2009 .

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