Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3672/C, Disciplina gli adempimenti presso il Registro imprese per start-up innovative


La Circolare n. 3672 /C del 29 agosto 2014 disciplina gli adempimenti presso il Registro imprese per start-up innovative e incubatori certificati, con particolare riferimento alla conferma del possesso dei requisiti ex commi 14 e 15 del d.l. 179 del 18 novembre 2012.

Prot. n. 149471 del 29/08/2014

OGGETTO: Adempimenti presso il Registro imprese per start-up innovative e incubatori certificati. Conferma del possesso dei requisiti ex commi 14 e 15 del d.l. 179 del 18 novembre 2012(Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico)

Il Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012, convertito con la Legge 221 del 18 dicembre 2012, ha definito la start-up innovativa fornendo una serie di requisiti identificativi (art. 25, commi 2 e 3) e ha introdotto una vasta gamma di agevolazioni di natura fiscale e finanziaria al fine di sostenere la nascita e la crescita dimensionale di questa tipologia aziendale (artt. 26-32). Con lo scopo di valorizzare le strutture di comprovata competenza nel sostegno alla creazione e nell’accelerazione allo sviluppo di start-up innovative, la normativa ha altresì definito l’incubatore certificato (art. 25, comma 5), attribuendogli alcuni dei benefici già previsti in capo alle stesse start-up innovative.

Ai sensi dell’art. 25, comma 8, il godimento delle agevolazioni è subordinato, con riferimento sia alle start-up innovative, sia agli incubatori certificati, all’iscrizione ad un’apposita sezione del Registro delle imprese istituita dal d.l. 179 medesimo; il comma 9 specifica che ai fini dell’iscrizione il possesso dei requisiti individuati rispettivamente dai commi 2 e 3 e dal comma 5 citati sia attestato dal legale rappresentate della società mediante autocertificazione.

I commi 12 e 13 dell’art. 25 individuano le informazioni che rispettivamente start-up innovative e incubatori certificati sono tenuti a fornire in sede di presentazione della domanda d’iscrizione alla sezione speciale del Registro.

Il comma 14 prescrive che l’impresa, sia essa start-up innovativa o incubatore certificato, aggiorni con cadenza non superiore a sei mesi le informazioni di cui ai commi 12 e 13 summenzionati, sia al fine di favorire il monitoraggio diffuso degli effetti della disposizione normativa sul sistema imprenditoriale, sia ai fini di trasparenza verso il mercato garantita dagli adempimenti pubblicitari di cui al comma 10.

Il comma 15 dispone infine che entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa e dell’incubatore certificato attesti, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente ai commi 2 e 3 e al comma 5, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle imprese. In tal modo si è inteso rafforzare il concetto che il possesso iniziale ed il mantenimento successivo dei requisiti sono condizione fondamentale per il godimento delle agevolazioni previste dalla normativa, talché al comma 16 è previsto che il mancato deposito dell’autocertificazione nei termini previsti sia equiparata alla perdita dei requisiti ai fini della cancellazione d’ufficio della start-up innovativa o dell’incubatore certificato dalla speciale sezione.

L’esistenza di tre diversi adempimenti nei confronti del Registro delle imprese, di cui due parzialmente sovrapposti, cui le start-up innovative e gli incubatori certificati sono chiamati ad adempiere nel corso dell’anno solare (due a cadenza semestrale ai sensi del comma 14 e uno annuale ai sensi del comma 15) ha ingenerato dubbi interpretativi tra gli operatori del settore. Si è inteso quindi con la presente, di concerto con la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, dare risposta alle incertezze rilevate identificando una procedura chiara ed introducendo una semplificazione degli adempimenti.

È previsto che il primo aggiornamento delle informazioni di cui al comma 14 venga effettuato entro sei mesi dall’iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle imprese. A partire dal secondo adempimento, le scadenze per l’effettuazione della dichiarazione semestrale al Registro delle imprese competente sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, con la precisazione che il secondo adempimento avrà scadenza al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza dall’anno dell’iscrizione alla sezione speciale del Registro imprese. Ad esempio: una start-up innovativa (o un incubatore certificato) iscritta alla sezione speciale del Registro imprese il 15 maggio 2014 deve effettuare il primo aggiornamento semestrale entro il 15 novembre 2014, mentre uniforma il secondo aggiornamento semestrale, che avrebbe scadenza al 15 maggio 2015, al 30 giugno 2015, il terzo al 31 dicembre 2015 e così a seguire per ogni successivo semestre.

Si ritiene che la suddetta interpretazione consenta una semplificazione degli adempimenti nel rispetto della disposizione normativa di cui al comma 14 dell’art. 25, mantenendo in ogni caso gli obiettivi di pubblicità continuativa che la stessa si prefigge, in quanto è comunque garantito un adempimento per ogni semestre solare.

Sempre in ottica semplificatrice ed al fine di ridurre a due il numero degli adempimenti annui, senza comunque compromettere gli obiettivi informativi richiesti dalla norma, è inoltre previsto che la dichiarazione semestrale di cui al comma 14 la quale scada nel semestre successivo al termine dell’esercizio sociale possa essere effettuata unitamente all’attestazione del mantenimento dei requisiti prevista dal comma 15, integrando tale attestazione degli elementi ulteriori previsti dai commi 12 e 13 rispettivamente per le start-up innovative e gli incubatori certificati.

Ad esempio una società, start-up innovativa o incubatore certificato, che abbia esercizio solare con termine al 31 dicembre di ciascun anno ed approvi il proprio bilancio il 30 aprile 2015, depositerà l’attestazione di mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 dell’art. 25 entro 30 giorni, e cioè entro il 30 maggio 2015, e potrà integrare nella stessa l’aggiornamento delle informazioni di cui ai commi 12 e 13 dando così contestuale adempimento all’obbligo di informazione semestrale previsto dal comma 14 con scadenza al 30 giugno 2015.

Ove invece la medesima società, qualunque sia il motivo, non approvi il bilancio relativo all’esercizio 2014 entro il 30 giugno 2015 (sei mesi dal termine dell’esercizio) dovrà comunque depositare l’attestazione di mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 entro tale termine semestrale, potendo come nel caso precedente integrare nell’attestazione le informazioni di cui ai commi 12 e 13, rispettivamente per start-up innovative ed incubatori certificati, ed adempiere così agli obblighi di cui al comma 14 per il semestre in scadenza al 30 giugno 2015.

Per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, le disposizioni introdotte vanno raccordate al fine di garantire comunque il rispetto degli obblighi di legge e la periodicità dell’informazione. Ad esempio ove la società tenuta all’adempimento abbia esercizio scadente al 30 aprile di ciascun anno ed approvi il bilancio per l’esercizio chiuso al 30 aprile 2014 il 28 agosto 2014, dovrà depositare l’attestazione di cui al comma 15 entro il 27 settembre 2014 (30 giorni dall’approvazione del bilancio) e potrà uniformare alla stessa, integrandone i dati, la comunicazione di cui al comma 14 in scadenza al 31 dicembre 2014 per l’aggiornamento dei dati relativa al semestre solare successivo alla data di chiusura dell’esercizio. Ove la stessa società non approvi il bilancio o lo approvi comunque oltre il 30 settembre 2014, dovrà in ogni caso depositare l’attestazione di cui al comma 15 entro il 31 ottobre 2014, potendo integrare in essa l’adempimento previsto dal comma 14 per il semestre in scadenza al 31 dicembre 2014 come ampiamente illustrato in precedenza.

Si rimanda alla nuova edizione della guida “La start-up innovativa - Guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari”, redatta dalle Camere di Commercio con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo economico, per l’illustrazione delle istruzioni operative di quanto disposto dalla presente nota.

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