La
legittimazione attiva all'azione di reintegrazione o spoglio spetta non soltanto a colui che possieda come proprietario, bensì anche al possessore a diverso titolo (di usufrutto, di abitazione, quale titolare di una servitù). E' irrilevante un esame del titolo e un sindacato circa la legittimità della situazione possessoria in base alla quale essa si è instaurata (Cass. Civ. Sez. II,
4908/98). In aggiunta la legge viene a tutelare anche soggetti che non possono fregiarsi della qualità di possessori: l'azione spetta infatti
anche al mero detentore (qualificato) (Cass. Civ. Sez. II,
5314/98 ), ad eccezione di colui che detenga per ragioni di servizio o di ospitalità (art.
1168, II comma, cod.civ.). In quest'ultimo caso il rimedio sarà praticabile direttamente dal possessore
nota1. Giova osservare come tale condizione sia stata riconosciuta in capo al convivente che abitasse stabilmente nella casa di proprietà del compagno, successivamente venuto meno (Cass. Civ., Sez.II
19423/2014).
Quanto alla
legittimazione passiva essa si appunta nei confronti dell'autore dello spoglio
nota2 anche qualora abbia cessato di possedere (nel qual caso sarà tenuto a recuperare la
res o risarcire il danno), nonchè di colui che lo abbia sostituito nel possesso per avere acquistato dal primo il bene con la consapevolezza dell'intervenuto spoglio (art.
1169 cod.civ.)
nota3. Quanto al terzo che abbia acquistato la detenzione dall'autore dello spoglio, si fronteggiano opposte teoriche. Secondo la tesi indennitaria, il detto terzo sarebbe sempre escluso dal novero dei legittimati passivi rispetto all'azione. A parere di chi propende per l'impostazione "reale" il terzo detentore sarebbe invece soggetto all'azione solo in quanto a conoscenza della condizione abusiva del bene. Da ultimo è stata tuttavia sostenuta una soluzione innovativa: il terzo detentore sarebbe sempre soggetto all'azione di reintegrazione, indipendentemente dal proprio stato soggettivo, pur essendosi esclusa l'applicazione dell'art.
1169 cod.civ. (Tribunale di Catania, 28 febbraio
2008).
L'azione ovviamente non compete nei confronti di un acquirente di buona fede, nei confronti del quale eventualmente si potrà agire con l'azione di rivendicazione. E' tuttavia appena il caso di rilevare che, in tema di beni mobili, opera il principio di cui all'art.
1153 cod.civ., in forza del quale può addirittura essere acquisita dal terzo di buona fede la proprietà della
res. A colui che ha subito la privazione del possesso in questo caso non rimarrà altro se non domandare all'autore dello spoglio il risarcimento del danno.
Giova ribadire che legittimato passivo in ordine all'azione in esame potrebbe essere anche il titolare del diritto: si pensi al proprietario di un appartamento locato che vi si introduca abusivamente cambiando la serratura ed impedendo al conduttore (sia pure moroso) di rientrarvi
nota4. L'ordinamento vuole impedire che i cittadini si facciano giustizia da sé: prima di tutto colui che ha sottratto il possesso deve ripristinare la situazione anteriore allo spoglio, successivamente potrà far valere giudizialmente i propri diritti nei confronti del possessore (o del detentore qualificato, come nell'esempio fatto). Così non rileva neppure la titolarità di una concessione amministrativa in forza della quale il concessionario sarebbe abilitato a fruire delle utilità che il bene è atto a procurare. Ne segue che costui non potrebbe farsi giustizia da sè, sottraendo il materiale possesso del bene a colui che lo vanti (Cass.Civ. Sez.II,
9668/03). L'azione di reintegrazione
compete anche nei confronti della P.A., ogniqualvolta la condotta di quest'ultima non sia sorretta da un provvedimento emanato nell'esercizio della propria attività discrezionale, sostanziandosi in un mero comportamento materiale (Cass. Civ. Sez. Unite,
10375/07).
Note
nota1
V. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2007, p.401.
top1nota2
La dottrina ritiene legittimato passivamente anche l'autore morale dello spoglio, cioè colui che ha istigato un altro soggetto a compierlo. Tra gli altri cfr. Masi, Il possesso, la nuova opera e il danno temuto, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.472.
top2 nota3
Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.849.
top3nota4
Si veda Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p.407. In giurisprudenza Cass. Civ. Sez. II,
2028/97.
top4Bibliografia
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- BIGLIAZZI GERI - BRECCIA - BUSNELLI - NATOLI, Istituzioni di diritto civile, Genova, vol. I-III, 1980
- MASI, Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, Tratt. Rescigno, VIII, 1982
- TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato , Milano, 2007