67 - Rinunzia ai termini per la deliberazione di fusione, in caso di azioni o quote gravate da diritti di pegno o di usufrutto


Massima

22 novembre 2005

E' legittima la deliberazione di fusione adottata senza l'osservanza dei termini di cui agli artt. 2501-ter e 2501-septies cod. civ. per dispensa avutane, con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione, anche se alcune delle partecipazioni siano gravate da pegno o da usufrutto senza attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio o all'usufruttuario e non sussista la rinunzia ai termini da parte dei titolari di tali diritti; nel caso in cui il diritto di voto sia attribuito al creditore pignoratizio o all'usufruttuario tale consenso deve provenire dai soggetti aventi diritto di voto, non essendo necessario il consenso dei soci privi del diritto di voto.

Motivazione

La massima afferma il principio secondo cui la legittimazione a rinunciare al decorso dei termini di cui agli artt. 2501-ter e 2501-septies cod. civ. spetta - anche nel caso di partecipazioni costituite in pegno o in usufrutto - al soggetto cui, per legge o per convenzione, é attribuito il diritto di voto.

L'orientamento trae spunto e si fonda sul riconoscimento della funzione ancillare, rispetto al diritto di voto, dei due termini dilatori: sembra corretto infatti ritenere che essi abbiano la esclusiva funzione di consentire, in assemblea, un pronunciamento consapevole. Conforta questa opinione anche la previsione di derogabilità, ora legislativamente espressa, dei due termini: é vero infatti che la riforma, nel riconoscere il diritto alla rinuncia (ai predetti termini) al socio, pare riferirsi al normale titolare del voto.

Le conclusioni sopra sostenute non appaiono patire decisive controindicazioni nel disposto dell'art. 2352, ult. comma cod. civ. a tenore del quale "salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario". Alla perentoria affermazione del legislatore, infatti, ha fatto seguito la valutazione dottrinaria che - sul terreno dei diritti amministrativi più prossimi al voto - finisce per ridimensionare la portata del precetto: si parla espressamente, da parte di questa dottrina, di "lettura correttiva" della norma.

Questo orientamento sottolinea, al fine della "correzione" in parola, la portata dell'art. 2370 cod. civ., secondo cui il diritto di intervento in assemblea é riservato ai soli (azionisti) portatori del diritto di voto. Con il che si perviene, sempre da parte di questa dottrina, ad escludere la spettanza - al soggetto non munito del voto (socio o usufruttuario o creditore pignoratizio che sia) - non solo del diritto ad intervenire in assemblea, ma anche a chiederne la convocazione (art. 2367 cod. civ.), o il rinvio (art. 2374 cod. civ.); e ciò proprio in dipendenza della natura accessoria di tali diritti rispetto al voto, come é per la rinuncia ai termini in argomento.

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