54 - Derogabilità del quorum per la trasformazione eterogenea da società di capitali


Massima

19 novembre 2004

Nella trasformazione eterogenea da società di capitali la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto fissata dall'art. 2500-septies, comma 3° cod. civ. è derogabile soltanto in aumento, anche per sostituzione con la regola della unanimità.

Motivazione

L'art. 2500-septies, comma 3° cod. civ. richiede che la trasformazione eterogenea sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto più il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
Ferma restando l'inderogabilità del consenso di questi ultimi (v. massima n. 53), devono ritenersi ammissibili, con il limite di cui in appresso, clausole in deroga alla predetta maggioranza dei due terzi. Infatti, nel secondo comma dell'art. 2500-septies cod. civ. si richiama, sia pure in quanto compatibile, l'art. 2500-sexies cod. civ., ove si ammette la deroga statutaria alla maggioranza ivi prevista.
E' vero che nel terzo comma dell'art. 2500-septies cod. civ. la speciale maggioranza dei due terzi stabilita per la trasformazione eterogenea sembra posta come necessaria (la deliberazione "deve essere assunta.", laddove nell'art. 2500-sexies cod. civ. essa "è adottata.", formula meno stringente in linea con la derogabilità ivi espressamente riconosciuta): ma ciò è dovuto alla esigenza di assicurare nella sola trasformazione eterogenea un quorum minimo, inderogabile in diminuzione, senza escludere la possibilità di prevedere in statuto maggioranze più elevate.
Ciò risulta confermato dalla relazione accompagnatoria allo schema di decreto di riforma (par. 14), da cui si evince che si è inteso porre un quorum deliberativo qualificato per una vicenda che incide sullo scopo, sulla forma organizzativa e talora sulla stessa persistenza dell'ente. Traspare, insomma, il bisogno che una vicenda di così radicale mutamento si attui con un ampio consenso che almeno raggiunga la percentuale predetta: e ciò non solo nella s.p.a. - i cui quorum, del resto, non sono mai derogabili in diminuzione (nemmeno nella trasformazione omogenea) - ma anche nella s.r.l.
Viceversa, non avrebbe giustificazioni una inderogabilità in aumento, perché non si percepisce alcun particolare favor per la trasformazione eterogenea, e tantomeno un favor così accentuato da non tollerare alcun ostacolo volontario alla stessa. Anche di ciò, infatti, si ha conferma nella relazione, da cui emerge che la trasformazione eterogenea è regolata per ragioni di mera economia di costi: onde non dover passare, in quei casi, attraverso inutili scioglimenti e ricostituzioni.
La deroga in aumento al quorum dei due terzi può giungere sino alla previsione della unanimità. Nella s.r.l. tale conclusione non ha bisogno di particolare motivazione (in generale sul tema della unanimità, per scelta statutaria, delle decisioni dei soci di s.r.l. cfr. la massima n. 42). Quanto alla s.p.a., da un lato sembra superata la tesi della "sacralità", nel senso di assoluta inderogabilità, del principio di maggioranza (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 2369, comma 4° cod. civ.); dall'altro lato, anche chi conservi sul problema generale una posizione restrittiva non può negare ad ogni socio un potere interdittivo su di una deliberazione che stravolge completamente la causa e la struttura organizzativa del rapporto associativo: una deliberazione che in difetto di una esplicita norma autorizzativa mai avrebbe potuto lecitamente adottarsi, neanche all'unanimità, e che lo stesso legislatore riformista dichiara di ammettere per pragmatiche ragioni di economia di costi.

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