29 - Rinunziabilità al termine intercorrente tra l'iscrizione del progetto di scissione e la decisione sulla scissione


Massima

22 marzo 2004

Il termine di almeno trenta giorni che deve intercorrere tra l'iscrizione nel Registro delle Imprese del progetto di scissione e la data fissata per l'approvazione del progetto stesso, essendo posto nell'interesse esclusivo dei soci, può essere rinunziato con il consenso degli stessi.

Motivazione

La massima ripete un principio largamente affermato anche prima della entrata in vigore del D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 6, fondato sulla considerazione (già condivisa dalla giurisprudenza onoraria e da questa commissione) che il termine dilatorio dalla stessa considerato è posto nell'esclusivo interesse dei soci, e - come tale - dagli stessi rinunciabile.

L'opportunità della conferma matura dalla constatazione di una tecnica legislativa che - nel quadro del sistema della disciplina della scissione, organizzata "per rinvio" alla materia della fusione - prevede, all'articolo 2506 bis, che "il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2501-ter cod. civ.", senza precisare che il rinvio riguarda anche la disponibilità del termine tra l'iscrizione e la delibera, pure risultante da quest'ultima stessa norma; in realtà la possibilità di rinunciare al decorso del termine deve assai probabilmente considerarsi espressa in diritto positivo, perchè il rinvio formulato dall'articolo 2506-bis cod. civ. può essere considerato generalmente indirizzato all'intero ultimo comma della norma che regola il progetto di fusione; diversamente ragionando, peraltro, non si vede comunque motivo alcuno per modificare le considerazioni di derogabilità precedenti la riforma.

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