121 - L'applicazione del regime alternativo della valutazione dei conf. in natura, in caso di aumento di capitale delegato agli amministratori


Massima

5 aprile 2011

L'organo amministrativo al quale è stata attribuita la delega di cui all'art. 2443 cod. civ. per aumenti di capitale con conferimenti in natura può avvalersi della disciplina alternativa di cui all'art. 2440, commi da 2 a 6, cod. civ. pur in mancanza di un'espressa previsione in tal senso.
Qualora l'organo amministrativo decida di applicare tale disciplina, l'efficacia della sottoscrizione e del conferimento deve essere subordinata alla mancata richiesta, da parte di soci titolari di almeno il 5 per cento del capitale sociale, di procedere alla valutazione secondo il regime ordinario di cui all'art. 2443 cod. civ., entro il termine di 30 giorni dall'iscrizione della delibera consiliare di aumento del capitale sociale (salvo che consti il consenso di tutti i soci, espresso in qualsiasi forma).
Ne consegue che la sottoscrizione e il conferimento possono essere perfezionati prima del decorso di tale termine, purché siano subordinati alla condizione sospensiva anzidetta. Qualora invece siano perfezionati dopo tale termine, essi possono avere efficacia immediata, fermo restando che, in entrambi i casi, le azioni emesse a fronte del conferimento rimangono inalienabili sino all'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione ai sensi dell'art. 2444 cod. civ., unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 2343-quater cod. civ.

Motivazione

Anche dopo le modificazioni apportate dal d.lgs. 224/2010 (c.d. "decreto correttivo" del d.lgs. 142/2008, emanato in attuazione delle modificazioni introdotte nella Seconda Direttiva CE), il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura, di cui agli artt. 2343-ter e 2343-quater cod. civ., viene espressamente esteso anche ai conferimenti eseguiti in sede di aumento di capitale delegato all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ.

La disciplina è stata tuttavia interamente riscritta e inserita nell'art. 2443 cod. civ., anziché nell'art. 2440-bis, cod. civ., che è stato invece abrogato. Sono state così superate le numerose difficoltà dovute all'incerta formulazione della precedente norma e agli inesatti rinvii interni, a causa dei quali l'applicazione del regime alternativo in caso di aumento delegato comportava un procedimento assai complicato e non privo di rigidità e vincoli forse evitabili.

[La presente Massima n. 121 sostituisce la Massima n. 107 del 27 gennaio 2009, in seguito al d.lgs. 224/2010, entrato in vigore il giorno 8 gennaio 2011.

Il testo precedente:

107 - L'applicazione del regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura, in caso di aumento di capitale delegato agli amministratori

Massima
27 gennaio 2009

L'organo amministrativo al quale è stata attribuita la delega di cui all'art. 2443 cod. civ. anche per aumenti di capitale con conferimenti in natura può avvalersi della disciplina alternativa di cui all'art. 2440-bis cod. civ. pur in mancanza di un'espressa previsione in tal senso. Qualora l'organo amministrativo decida di applicare tale disciplina, l'aumento delegato si svolge secondo la seguente procedura:
a) l'organo amministrativo delibera l'aumento di capitale con conferimento in natura, adottando uno dei sistemi di valutazione previsti nell'ambito del regime alternativo di cui all'art. 2343-ter cod. civ. e contestualmente approva una "prima" dichiarazione di conferma, ai sensi dell'art. 2343-quater, comma 3 cod. civ., necessariamente parziale (in quanto priva della verifica dei fatti successivi al conferimento);
b) il conferimento non può in ogni caso essere eseguito contestualmente alla deliberazione di aumento, in virtù dell'espresso divieto contenuto nella seconda frase del secondo comma dell'art. 2440-bis cod. civ.;
c) la deliberazione di aumento viene iscritta nel registro delle imprese, unitamente alla "prima" dichiarazione di conferma degli amministratori; dalla data di tale iscrizione decorre il termine di trenta giorni entro il quale i soci che detengono almeno il 5 per cento del capitale sottoscritto possono chiedere la nuova valutazione;
d) se entro il termine di trenta giorni viene chiesta la nuova valutazione, l'aumento non può essere eseguito e gli amministratori devono presentare istanza al tribunale per la nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 2343 cod. civ.; una volta acquisita la perizia giurata, gli amministratori possono perfezionare e ricevere il conferimento e successivamente, entro centottanta giorni da quest'ultimo, effettuare la verifica della stima ai sensi dell'art. 2343-quater, comma 3 cod. civ.;
e) se invece i soci non chiedono la nuova valutazione ex art. 2343 cod. civ., gli amministratori possono perfezionare e ricevere il conferimento dopo lo scadere del trentesimo giorno dall'iscrizione della deliberazione di aumento; entro trenta giorni dal conferimento, essi devono poi completare la verifica prevista dall'art. 2343-quater, comma 1 cod. civ., senza nel frattempo poter depositare l'attestazione di avvenuta sottoscrizione ex art. 2444 cod. civ.; in tale periodo, le azioni emesse sono depositate presso la sede sociale e sono inalienabili;
f) se gli amministratori, nel corso di questi trenta giorni, rilevano fatti nuovi, tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti, essi non possono depositare l'attestazione di avvenuta sottoscrizione ex art. 2444 cod. civ., bensì devono avviare una nuova valutazione secondo la disciplina di cui all'art. 2343 cod. civ.;
g) se invece gli amministratori non rilevano fatti nuovi, tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti, essi devono depositare, entro trenta giorni dal conferimento, l'attestazione di avvenuta sottoscrizione ai sensi dell'art. 2444 cod. civ. congiuntamente alla "seconda" dichiarazione di conferma ai sensi dell'art. 2343-quater, comma 3 cod. civ., nella quale dichiarano che non sono intervenuti fatti rilevanti ai sensi dell'art. 2343-quater, comma 1 cod. civ..

Motivazione

L'ambito di applicazione del regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura, di cui agli artt. 2343-ter e 2343-quater cod. civ., viene espressamente esteso anche ai conferimenti eseguiti in sede di aumento di capitale delegato all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ.. La disciplina è in tal caso contenuta nel nuovo art. 2440-bis cod. civ., la cui formulazione a tratti incerta o poco coordinata parrebbe dipendere da una doppia stesura del testo, prima e dopo le consultazioni e i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, come si desume dalla Relazione allo schema governativo del decreto legislativo. Si legge infatti nella Relazione che "le disposizioni di recepimento sono state completamente riviste a seguito della consultazione. La prima stesura, infatti, distingueva tra aumento di capitale che deve essere liberato mediante conferimento in natura (e con esclusione del diritto di opzione), ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma cod. civ., e gli altri casi".

Pur spiegandosi in questo modo la permanenza di rinvii inesatti all'interno dell'ultima stesura della norma, non si comprende invece ? ma si tratterebbe di un esercizio forse inutile ? quali potessero gli "altri casi" originariamente previsti dalla prima versione della norma, posto che la disciplina in questione riguarda esclusivamente gli aumenti di capitale da liberare con conferimenti in natura, i quali per definizione comportano l'esclusione (rectius, la "non spettanza") del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ.. Al di là delle difficoltà dovute all'incerta suddivisione della norma in commi e agli inesatti rinvii interni, l'applicazione del regime alternativo in caso di aumento delegato comporta un procedimento assai complicato e non privo di rigidità e vincoli forse evitabili.

Nella massima ci si è pertanto limitati ad una prima esegesi del dettato normativo, la cui ricostruzione più plausibile è quella che dà luogo al procedimento sopra indicato.

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