Volontà testamentaria. Revoca tacita della revoca espressa. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11472 del 15 giugno 2020)

La formulazione letterale dell'art. 681 c.c., che tendenzialmente preclude la revocazione tacita della precedente revoca espressa (fatta salva l'ipotesi sopra evidenziata in cui la revoca per incompatibilità derivi dalla redazione di un successivo testamento, e quindi dalla formazione di un atto che abbia le forme stabilite dall'art. 680 c.c.), impone di dover aderire, pur nella consapevolezza della non unanimità dei consensi che la soluzione riscuote in dottrina, alla tesi secondo cui ai fini della revoca tacita della revoca espressa del testamento non sarebbe possibile fare ricorso alle altre fattispecie di revoca tacita, ed in particolare a quella contemplata dall'art. 684 cod.civ., dovendosi quindi escludere, una volta che sia stata manifestata una volontà di revoca espressa, che la successiva distruzione, lacerazione o cancellazione, possa far rivivere le disposizioni testamentarie revocate.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che si possibile procedere alla revoca espressa di una revoca tacita del testamento è cosa acclarata. Ma vale l'inverso? E' cioè praticabile una revoca tacita di una revoca (espressa o tacita) di testamento? La risposta negativa sembrerebbe scaturire dalla lettura dell'art.681 cod.civ., il quale fa rinvio all'art. 680 cod.civ..
Cosa dire del testamento olografo, contenente revoca espressa di precedente disposizione testamentaria, che successivamente il testatore abbia cancellato integralmente con tratti di penna? Secondo la pronunzia che qui si commenta, non sarebbe possibile fare riferimento all'art. 684 cod.civ.: ne discenderebbe che, una volta manifestata una revoca espressa del testamento, la susseguente lacerazione o cancellazione dell'atto portante tale revoca (dunque espressa) non potrebbe determinare la reviviscenza delle disposizioni che ne fossero state l'oggetto.
Giova tuttavia rammentare, in senso contrario, che è stato deciso come, in questa ipotesi, sia posto fuori gioco il modo di disporre di cui all'art. 681 cod.civ., dovendo piuttosto farsi direttamente riferimento all'art. 684 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, 8031/2019). Insomma: venuto meno tutto il "contenitore" (nella fattispecie interamente cancellato), non potrebbe non venir meno anche la revoca che vi era contenuta, determinando la reviviscenza del testamento cronologicamente antecedente.

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