Violazione della clausola statutaria di prelazione: opponibilità al terzo acquirente e praticabilità del riscatto. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 12370 del 3 giugno 2014)
Si riconosce nella clausola statutaria di prelazione - accanto al carattere pattizio, connesso con l’interesse individuale dei soci stipulanti - il carattere sociale dell’interesse (organizzativo) sotteso alla clausola stessa, che è evidentemente proprio della società come tale e trascende l’interesse individuale di ciascuno dei soci. Tale natura di regola organizzativa, del resto, costituisce la ragione per la quale si afferma che gli effetti della clausola statutaria di prelazione siano opponibili anche al terzo acquirente: perché, appunto, si tratta di una regola del gruppo organizzato alla quale non potrebbe non sottostare chiunque volesse entrare a far parte di quel gruppo.